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Indennità di disoccupazione per il personale supplente della scuola.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

30 agosto 2004

A quali condizioni?


L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione è finalizzata ad assegnare agli assicurati un’indennità in caso di perdita del lavoro.

L’indennità ordinaria di disoccupazione, meglio nota come: "disoccupazione con i requisiti normali", spetta anche ai precari, ai supplenti, ai docenti e Ata, a condizione che vantino un’anzianità assicurativa obbligatoria di almeno 2 anni contro la disoccupazione involontaria. La domanda si presenta all’Inps, su moduli predisposti dallo stesso ente previdenziale, entro 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro, e dà luogo alla corresponsione di un importo mensile pari al 40 per cento dell’ultima retribuzione. L’indennità è versata dall’Inps con un assegno e decade quando il docente ricomincia a lavorare in base ad un nuovo incarico, oppure se l’interessato va in pensione.

Tuttavia, sono più frequentemente posseduti da coloro che, come i "supplenti", lavorano solo occasionalmente, i cosiddetti requisiti "ridotti", che danno luogo ad un’indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione percepita l’anno precedente. In particolare occorrono:

- l’ iscrizione, per almeno una settimana della vita lavorativa, all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prima degli ultimi due anni, con versamenti effettuati o dovuti;

- la prestazione di almeno 78 giorni di attività lavorativa (per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria) nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda; considerando non solo le giornate di lavoro effettivamente prestate, ma anche le festività, le ferie, i riposi, la maternità e assimilabili, purché retribuiti, coperti da contribuzione e relativi a un periodo considerato lavorativo;

- la cessazione del rapporto non avvenuta a seguito di dimissioni.

La domanda per l’indennità con ’requisiti ridotti’ va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quelli in cui sono state totalizzate le 78 o più giornate che danno diritto all’indennità; deve essere indirizzata alle sezioni circoscrizionali per l’impiego e compilata in appositi moduli predisposti dall’Inps.

Erminia Acri-Avvocato

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