“Salve
avvocato, leggevo su lastradaweb, un suo articolo sul fidanzamento e
la restituzione dei regali. io le pongo la mia situazione: sono stato
fidanzato per un mese e mezzo, con una ragazza di 19 anni, io ne ho
23, stavamo benissimo insieme, sembrava che la storia potesse andare
tranquillamente in maniera reciproca e visto che l’amore non ha nè
tempo nè occhi, io ero molto innamorato da quasi subito e le
ho fatto diversi regali, tra cui un regalo per il suo compleanno,
molto costoso, un cellulare da quasi 300 euro. Poco dopo, lei mi ha
lasciato. Io pretendo quindi la restituzione dei regali, anzi non dei
regali, ma solo del cellulare che le ho regalato. E’ possibile
attraverso una diffida ai sensi dell’art.80 del Codice Civile? In
attesa di una sua cortese risposta le porgo i miei più
cordiali saluti. N.”
In caso di
rottura del fidanzamento, secondo l’art. 80 codice civile, sussiste un obbligo
di restituzione dei doni indipendentemente da chi abbia posto termine al
rapporto.
Infatti,
entrambi gli ex fidanzati (anche, quindi, quello responsabile della rottura del
fidanzamento) possono chiedere la restituzione dei regali fatti a causa della
promessa di matrimonio.
Tuttavia,
devono essere restituiti solo i regali fatti a causa della promessa di
matrimonio, ossia nella presupposizione della celebrazione delle future nozze,
come, ad esempio il gioiello per lei, l’orologio per lui, eventualmente
l’elettrodomestico, mentre non devono essere restituiti i doni che per loro
natura sono consumabili o deteriorabili, né quelli ricevuti per causa diversa
dalla promessa di matrimonio, quali i regali fatti in occasione di ricorrenze
come onomastici e compleanni. Pertanto, nel caso prospettato dal gentile
lettore, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza, è da
ritenere escluso l’obbligo di restituzione del cellulare.
Quanto al valore dei
regali, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18280/2016, ha avuto occasione di precisare essi rientrano
nella “liberalità d’uso
prevista dall’art. 770, secondo comma, cod. civ.” - e non costituiscono donazione
in senso stretto, come tali non soggetti alla forma di quest’ultima- “l’elargizione si uniformi, anche sotto il
profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto,
agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi
anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione
sociale”.... “tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a
seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola
in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che
inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazioni dei legami
esistenti tra le parti”. L’importanza economica delle elargizioni deve
essere commisurata alla condizione patrimoniale dei soggetti coinvolti.
Erminia Acri-Avvocato
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