Tra i vari motivi per la contestazione di contravvenzioni stradali
notificate con l’invio di copie dei relativi verbali di accertamento, frequentemente ricorre la mancanza, sulla copia, della sottoscrizione dell’agente accertatore o dell’organo competente che ne attesti quanto meno la conformità all’originale.
In
particolare, si sostiene l’inesistenza o la nullità della notificazione effettuata con la spedizione di copie informi di verbali di accertamento mediante moduli prestampati, privi della firma autografa dell’organo accertatore o di attestazione di
conformità al verbale originale da parte dell’organo competente, in quanto il codice della strada avrebbe previsto, a tutela del cittadino e della regolarità del procedimento, la firma autografa anche sul modulo prestampato destinato alla notificazione.
Tale
eccezione ha trovato, spesso, accoglimento presso i giudici di merito, ma in diverso senso ha avuto occasione di esprimersi la Corte di Cassazione (sentenze n. 22088/2007, n. 6065/2005, n. 10015/2002), precisando, nella più recente sentenza n. 9815/2015, che in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice
della strada,
“il verbale d’accertamento
redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la
sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo
firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio”.
Erminia
Acri-Avvocato
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