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Separazione davanti all’ufficiale di stato civile.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

10 novembre 2017



Condizioni e procedure del nuovo istituto introdotto dall'11 dicembre 2014.


La Legge 162/2014 (che ha convertito con modifiche il D. L. 132/2014), all’art. 12 prevede la possibilità di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio alla presenza del Sindaco, quale ufficiale di stato civile, del Comune di residenza di residenza di uno dei due o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, a condizione che non vi siano:

  • figli minori

  • figli maggiorenni incapaci ( cioè soggetti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave,

  • figli economicamente non autosufficienti.

 

Tale atto ha la stessa efficacia dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

Per quanto attiene all’iter procedurale, l’art. 12 comma 3, prevede che l’ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volersi separare ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate (e, quindi, non nel caso di “ modifica delle condizioni”), l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l’accordo.

 

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

 

L’art. 12 esclude che l’accordo possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale”. Ciò ha indotto, all’inizio, a ritenere esclusa dall’accordo qualsiasi clausola con carattere dispositivo sul piano patrimoniale (ad es., l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi), come specificato dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 19/2014.

 

Tuttavia, in un secondo momento, lo stesso Ministero forniva una diversa interpretazione con la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015, ammettendo la possibilità della previsione, nell’accordo, dell’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile), sia in sede di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, in base all’assunto che l’assegno di mantenimento, avendo natura di disposizione negoziale, farebbe sorgere un rapporto di tipo obbligatorio non produttivo di effetti traslativi su un bene determinato.

 

Detta interpretazione ministeriale appariva contraria alla lettera nonché alla ratio della disposizione di cui all’art. 12 L. 162/2014 e la circolare n.6/2015 era annullata con sentenza n. 7813/2016 del TAR del Lazio, a seguito di ricorso proposto da due associazioni: lAssociazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori – AIAF e DONNA CHIAMA DONNA Onlus (entrambe associazioni senza scopo di lucro che operano nell’ambito della tutela della famiglia e dei diritti civili della persona), con le motivazioni di cui appresso:

Non può condividersi la posizione assunta al riguardo dal Ministero dell’Interno, atteso che la portata della norma primaria in esame è invece ampia ed omnicomprensiva.

Detta norma ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito.

Esso piò avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.

XII
-  D’altra parte, una tale previsione normativa è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.

Si è visto che è pacifico che, ove vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti della coppia, non sia possibile seguire tale strada.

Ma anche la scelta di escludere dall’ambito applicativo dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.

XII.1
-  Solo un’interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.”

 

Il Consiglio di Stato, però, sentenza depositata il 26 ottobre 2016 n. 4478, ha annullato la decisione del TAR Lazio del 7 luglio 2016 n. 7813, che dichiarava illegittima la Circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno, precisando che l’espressione “patti di trasferimento patrimoniale” si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà o di altri diritti per disciplinare i propri rapporti economici definitivamente e di trasferire la proprietà o altri diritti da uno all’altro.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, è possibile concordare l’assegno di mantenimento nella separazione consensuale e l’assegno divorzile nella richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, così come in sede di modifica delle condizioni, trattandosi di accordi di contenuto economico e non di “patti di trasferimento patrimoniale”.

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 


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