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Crocifisso nelle aule scolastiche.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

18 dicembre 2004

La Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando la questione "manifestamente inammissibile".


Circa un anno fa, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono l’obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, in un clima di polemiche ed opinioni contrastanti sulla libertà religiosa e la laicità della scuola -entrambi principi costituzionalmente garantiti-.

Recentemente, con l’ordinanza n. 389 del 16.12.2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate -ossia: gli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994-, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha ritenuto erronei i presupposti sui quali la questione è stata fondata, considerato che le norme legislative impugnate, cioè, gli articoli 159 e 190 del del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, sicchè il loro oggetto e il loro contenuto attengono solo all’onere della spesa per gli arredi; mentre l’obbligo di esposizione del Crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie trova la sua fonte in disposizioni regolamentari previgenti; e che non sussiste, fra le due suddette disposizioni legislative e le disposizioni regolamentari previgenti richiamate, quel rapporto di "integrazione e specificazione" necessario ai fini del giudizio di costituzionalità.

Erminia Acri-Avvocato

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