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Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

8 ottobre 2012



In quali casi?



La nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condomini diventano almeno cinque (art.1129 codice civile), ma non è esclusa la possibilità di eleggere un amministratore quando i condomini siano quattro o meno di quattro.

 

Alla nomina deve provvede l’assemblea dei condomini e per la validità della relativa deliberazione occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini intervenuti alla riunione e almeno il 50% del valore dell’edificio, ossia 500 millesimi.

 

Se l’assemblea non provvede, ciascun condomino puo ricorrere al giudice perche questi nomini l’amministratore. Competente a tale nomina è il presidente del tribunale del luogo dove sono siti gli immobili.

 

La legge, attualmente, non richiede che la persona da nominare abbia caratteristiche particolari nè particolari competenze, ma eventuali incompatibilità potrebbero essere stabilite dal regolamento di condominio.

 

L’amministratore può essere sia un condomino sia una persona esterna al condominio, dura in carica un anno e si ritiene che non decada dall’incarico se, trascorso l’anno, non sia nominato un nuovo amministratore, realizzandosi, in tal caso, un tacito rinnovo dell’incarico.

 

 

Erminia Acri-Avvocato

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