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Certificati e dichiarazioni sostitutive.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 gennaio 2012



Dal 1° gennaio 2012 nuove norme nei rapporti tra Pubblica amministrazione e privati.



La disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 è stata modificata da nuove disposizioni introdotte dalla legge n.183/2011, il cui articolo 15, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede, tra le altre novità, che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione.


Pertanto, sia la Pubblica Amministrazione sia i gestori dei pubblici servizi non possono richiedere i certificati concernenti stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 - per i quali era già prevista l’autocertificazione-. Gli stessi soggetti, ove necessario, sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.


La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio.


La nuova normativa dell’acquisizione dei dati da parte delle amministrazioni procedenti nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati, che ha come obiettivo la completa “decertificazione” nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, prevede, inoltre, che, per i certificati attestanti fatti e stati personali di cui si è detto sopra, rilasciati su richiesta dei privati dalle pubbliche amministrazioni, sui certificati stessi sia apposta, a pena di nullità, la dicitura, “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizio”.

La mancanza di tale dicitura sui certificati rilasciati dall’amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.


E’ opportuno tenere presente che l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà devono essere utilizzate solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (ossia tutte le Amministrazioni dello Stato, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio ed ogni altro ente di diritto pubblico) e nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (aziende di fornitura del gas, dell’energia elettrica, aziende telefoniche, ecc.), ma non anche nei rapporti con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali, nè nei rapporti coi privati, che hanno la possibilità di accettare l’autocertificazione, ma non sono obbligati a farlo.




Erminia Acri-Avvocato

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