Il ricorso al Prefetto è una delle possibilita’ di contestazione dei verbali relativi a sanzioni amministrative
per violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui avvalersi - in alternativa rispetto al ricorso dinanzi al competente giudice di pace- ove si ritenga di avere giustificate ragioni per non provvedere al pagamento.
Tale ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione o notificazione
del verbale, in carta semplice, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione (mediante consegna o invio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) oppure all’ufficio o al comando
che ha accertato la violazione.
Secondo l’art.204, comma 1, codice della strada "Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano
fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203 (1),
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello
stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti."
Quindi il termine entro il quale il Prefetto deve emettere ordinanza ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla
data in cui pervengono dall’organo accertatore il verbale, gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione per richiesta di audizione avanzata dall’interessato.
Tuttavia, al termine di 120 giorni di cui all’art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni previsto dall’ art.
203 cod. strada per la trasmissione degli atti al prefetto da parte dell’accertatore al quale viene presentato il ricorso. I due termini sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della valutazione di tempestività
dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Ciò comporta, come precisato dalla giurisprudenza (Sentenza Cassazione n.13303/2009), "che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo
massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l’emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa,
senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l’eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da
parte dell’organo accertatore." Ai predetti termini si aggiunge il termine di 30 giorni previsto per la trasmissione del ricorso all’ufficio o comando dell’organo
accertatore, da parte del Prefetto, ove il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto.
Per valutare il rispetto del termine entro cui deve essere emessa l’ordinanza-ingiunzione,
inoltre, si ritiene sufficiente la semplice emissione dell’ordinanza nei termini esaminati, e non la notifica all’interessato, che deve essere effettuata, poi, entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento prefettizio (Sentenza
Cassazione n.9420/2009).
Erminia Acri-Avvocato
|