HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Comodato di immobile adibito ad abitazione.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

5 novembre 2015



E' ammesso "vita natural durante”?



Il comodato è definito come il contratto, essenzialmente gratuito, con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine stabilito o, in mancanza di termine o di usi, quando se ne è servito in conformità ai patti contrattuali oppure non appena il comodante gliene faccia richiesta (codice civile, articoli 1803 e seguenti).

Riguardo alla durata, se non è stabilito il termine finale e la concessione deve intendersi a tempo indeterminato, si parla di comodato "precario", ai sensi dell’art.1810 codice civile. In tale ipotesi, il comodatario è tenuto a restituire la cosa quando la richieda il comodante, che può anche esigerla immediatamente, salvo necessità di stabilire comunque un termine per la restituzione in considerazione della natura della prestazione o per il modo o il luogo dell’esecuzione (ad esempio, in caso di comodato di immobile ad uso di abitazione, quando il comodatario abbia bisogno di una congrua proroga per trovare un altro alloggio). In ogni caso, ai sensi dell’art. 1809 codice civile, se, durante il termine pattuito oppure, in sua mancanza, prima che il comodatario cessi di servirsi della cosa, sopravviene un’imprevista e urgente necessità del comodante, quest’ultimo può pretendere la restituzione immediata del bene.

E’ ammissibile, secondo la giurisprudenza, un comodato di un immobile "vita natural durante", ossia per tutta la vita del comodatario, trattandosi comunque di un contratto a termine di cui è certo l’"an" e incerto il "quando", salvo il diritto di recesso del comodante nei casi previsti dal codice civile -articoli 1804, 1811 e 1809- (sentenza Cassazione civile n. 21059/2004).

In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.8548/2008, "È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam" "L’onere della forma scritta nei contratti previsto dall’art. 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni" "Nell’ipotesi di comodato a termine , quale è quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante".

 

Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Divisione ereditaria.
Autovelox ed obbligo di informazione agli automobilisti.
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
L’affaire ECM .
Il mobbing in Italia -parte seconda-.
La patente a punti nelle decisioni dei giudici.
Attenzione al ’retro’ dei cartelli stradali......
Incidente stradale e risarcimento del danno.
Attenzione ai passi carrabili "irregolari"!
Indennità di accompagnamento e trattamento chemioterapico.
Certificati e dichiarazioni sostitutive.
Norme di circolazione stradale e mezzi di soccorso.
Diventare "cittadino italiano".
La "guida con ciabatte".....
Contratto “preliminare” di vendita.
Contravvenzioni stradali e notifiche a mezzo posta.
Ricorso al Prefetto avverso contravvenzioni stradali.
Limiti alla ripetizione di trattamenti pensionistici INPS.
Mediazione civile e commerciale e formazione.
Guida al cellulare senza auricolare.
DELLO STESSO AUTORE
Lesioni da caduta per buche stradali.
Limiti alle multe degli ausiliari del traffico.
I debiti di gioco devono essere pagati?
A proposito di notificazione delle contravvenzioni stradali....
Crocifisso nelle aule scolastiche.
La patente di guida vale come documento di riconoscimento.
Multa e rimozione dell’auto illegittime.
Il diritto alla salute
Quesiti legali- Matrimonio del minore d’età.
Quesiti legali-Casa senza abitabilità.
Limiti alla ripetizione di trattamenti pensionistici INPS.
Benefici previdenziali lavoratori esposti all’amianto.
Quando si acquista un immobile....
Il contratto di lavoro part-time.
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Anche la pensione è pignorabile......
Valide le multe elevate dagli ausiliari del traffico?
Quesiti legali- Fallimento società in accomandita semplice.
L’usucapione dei beni immobili
RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione