In
tema di divisione ereditaria è previsto il frazionamento
dell’immobile e l’attribuzione di quote omogenee ai
coeredi, purché l’immobile sia "comodamente
divisibile" (articolo 720 del codice civile).
La
comoda divisibilità richiede, sotto l’aspetto
strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante
determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero
godimento e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la
divisione consenta il mantenimento, anche se in misura
proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva
l’immobile, e non comporti una sensibile diminuzione di valore
delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore
dell’intero, in relazione alla normale destinazione e
utilizzazione del bene stesso (come confermato dai giudici, v., tra
tante, sentenza Corte di Cassazione 14 maggio 2004 n. 9203).
Ove
la comoda divisibilità dell’immobile non sia possibile,
l’immobile è attribuito al coerede titolare della quota
maggiore - con addebito dell’eccedenza - o ai più
coeredi che ne chiedano congiuntamente l’attribuzione.
Se
nessuno dei coeredi può o vuole giovarsi della facoltà
di attribuzione dell’intero bene, con i conseguenti addebiti,
si fa luogo alla vendita all’incanto dell’immobile
stesso.
Erminia
Acri-Avvocato
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