“Abito
in una casa bifamiliare con due proprietari. I rapporti con l’altro
proprietario sono interrotti con seri problemi di convivenza civile e
di gestione della cosa comune. Pensavo di risolvere il problema con
la costituzione del piccolo condominio e la nomina di un
amministratore. Mi hanno riferito che per costituire un piccolo
condominio è necessario il consenso dell’altro
proprietario. E se l’altro proprietario non dovesse
acconsentire cosa posso fare? Desidero solo vivere in pace a casa mia
nel rispetto dei diritti sulla proprietà e della gestione
della cosa comune. Esiste un modo per non dover ricorrere un giorno
sì e il giorno dopo anche all’autorità
giudiziaria?”
Il
condominio di edificio costituito da due soli partecipanti è
definito "piccolo condominio". Ad esso sono ritenute
inapplicabili le disposizioni del codice civile sul condominio
(articoli 1136 e seguenti) per mancanza del presupposto di una
pluralità di condomini, mentre si applicano le norme sulla
comunione, e, tra queste, l’articolo 1105 del codice civile che
consente il ricorso al giudice ove vi siano contrasti tra i due
partecipanti e non sia possibile trovare un accordo per la necessaria
amministrazione della cosa comune.
In
situazioni del genere, in particolare, il citato articolo 1105 del
codice civile prevede che il giudice possa provvedere anche alla
nomina di un amministratore, su richiesta di ciascun comproprietario.
Erminia
Acri-Avvocato
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