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Modifiche al Codice della Strada.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

25 agosto 2009



Le principali novità della recentissima riforma.


Sabato 8 agosto 2009 sono entrate in vigore alcune modifiche al Codice della Strada introdotte con la Legge n.94 del 15 luglio 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, con aggravamento delle sanzioni per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, per chi commette infrazioni in orari notturni oppure per chi sporca la strada.

Queste, in particolare, le principali novità:

  • Limiti di velocità.

    La velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

    Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base di determinate condizioni.

    In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

  • Guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

    E’ raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida nel caso di veicolo condotto da una persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, ove il veicolo non possa essere oggetto di confisca perché appartenente a persona estranea ai fatti. Analoga disposizione è stata introdotta per il caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Modificando le disposizioni dell’art. 75, comma 1, del testo unico testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309/90, la legge in esame prevede che il prefetto possa irrogare, nei confronti di chi fa uso di stupefacenti o li detiene per uso personale, la misura della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.

  • Circolazione con documenti assicurativi falsi.

    E’ stato introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti della persona che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, trova altresì applicazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

  • Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e della decurtazione dei punti ai certificati di idoneità per ciclomotori.

    Si è prevista l’estensione al certificato di idoneità alla guida delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca del documento.

    Inoltre è previsto che colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso, revocato.
    Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono state estese le norme che regolano la decurtazione del punteggio. Quindi anche il titolare di patente che si trova alla guida di un ciclomotore, sarà quindi soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo, violazioni che comportino l’applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie.

  • Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente e della decurtazione dei punti anche per guida di veicoli che non la richiedono.

    E’ stata introdotta una disposizione che prevede genericamente che se il conducente è ‘persona munita di patente di guida’, ove commetta violazioni per le quali sono previste le sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, queste si applicano anche qualora si tratti di un veicolo per il quale non è richiesta la patente, perciò – è da ritenere - anche quando ci si trovi alla guida di una bicicletta.

  • Disposizioni relative al rilascio del certificato di idoneità per ciclomotori.

    Le disposizioni che consentivano il rilascio del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore solo con la presentazione di un certificato anamnestico compilato del medico curante, trovano applicazione fino al 30 settembre 2009. Da quella data per il rilascio del documento saranno necessarie le procedure ordinarie di verifica dei requisiti psico–fisici previsti per il rilascio della patente di guida.

  • Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione nonché alle persone condannate per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti.

    E’ stato riformulato l’articolo 120 del Codice della Strada, con nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida, ovvero la revoca, da parte del Prefetto per coloro che non abbiano i requisiti morali indicati nella stessa disposizione.

  • Sanzioni aumentate di un terzo se commesse in orario notturno.

    E’ stato stabilito che le sanzioni pecuniarie vengono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22 e prima delle 7 per le violazioni delle seguenti norme: articolo 141 (velocità pericolosa), articolo 142 (velocità eccessiva), articolo 145 (precedenza), articolo 146 (violazione della segnaletica), articolo 149 (distanza di sicurezza), articolo 154 (cambio direzione o corsia e altre manovre), articolo 176 (comportamenti vari in autostrada e strade extraurbane principali), articolo 178 (tempi di guida degli autocarri).

    La maggiorazione è destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.

  • Decoro della strada.

    È stata introdotta la norma che punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro chiunque insozzi le pubbliche strade gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

  • Modifiche in materia di ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    E’ stato modificato l’articolo 208 del Codice della Strada prevedendo, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale, che una quota di essi sia devoluta per finalità assistenziali anche alla Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato.




Erminia Acri-Avvocato

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