<<Buongiorno, potrebbe aiutarmi a dirimere una questione di passo carrabile?
E’ vero che bisogna pagare la tassa anche se si ha un semplice accesso sulla strada pubblica, senza
aver apportato alcuna modifica al marciapiedi? C. P.>>
Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, definisce il concetto di passo carraio precisando che sono sottoposte
a tassazione soltanto le occupazioni derivanti da un intervento visibile sulla sede stradale e tale da agevolare l’accesso alla proprietà privata.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, l’imposizione della tassa di occupazione spazi
ed aree pubbliche, mediante passo carraio, riguarda non solo i casi in cui è realizzata la modifica con manufatti del marciapiedi del piano stradale, ma anche quando sono attuati nel marciapiedi appositi intervalli
idonei a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata, perché il dislivello - o comunque l’interruzione del marciapiedi in corrispondenza del passo carrabile - identifica in modo permanente e visibile
la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale. (Cassazione civile, sez. trib., n. 4293/07).
Erminia Acri-Avvocato
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