L’amministratore,
secondo la norma dell’art. 1131 del codice civile, ha la
rappresentanza legale del condominio, che, essendo solo un ente di
gestione e non una persona giuridica, non ha una propria sede in
senso tecnico, come affermato costantemente dalla giurisprudenza, ma
ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore
(sentenze Corte di Cassazione n.6906/2001; n.16141/2005;
n.2999/2010; n.27352/2016).
Ciò
comporta che gli atti rivolti al condominio possono essere notificati
in ogni luogo con consegna nelle mani dell’amministratore. La
notifica può avvenire nello stabile condominiale ai sensi
dell’art. 139 codice di procedura civile, anche a persona diversa
dall’amministratore, solo quando sia stato designato, nello stesso
edificio, un locale appositamente destinato ed utilizzato per
l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, tale
da poter essere considerato un "ufficio" dell’amministratore. Tale stato dei luoghi è necessario che
risulti dalla relazione di notificazione o altrimenti (è il
notificante a doverne fornire la prova), anche ove la notificazione,
destinata all’amministratore del condominio, sia fatta presso
l’edificio condominiale al singolo condomino, pure se qualificatosi
come incaricato al ritiro (sentenza Corte di Cassazione n.8724/2011),
dovendo, in mancanza, essere eseguita, la notifica, presso il
domicilio privato dell’amministratore.
Pertanto,
la notificazione non può essere ritenuta validamente eseguita
neppure utilizzando la cassetta postale collocata all’interno
dell’edificio ed usata ordinariamente dall’amministratore per lo
scambio di comunicazioni, non potendo, tale prassi, sostituire le
disposizioni normative sulla notificazione degli atti giudiziari, che
assicurano l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del
destinatario.
Erminia
Acri-Avvocato
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