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Autovelox senza decreto prefettizio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 ottobre 2010



Legittimo l'utilizzo se l'apparecchiatura č "direttamente gestita" dagli organi di polizia.



Il Codice della Strada consente la rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità con apparecchiature che, ai sensi dell’art. 345 Regolamento cod.strad., "devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente", e di cui deve essere data preventiva informazione agli automobilisti, come stabilito dall’art. 4 del decreto legge n.121/2002, conv. in legge n. 168/2002, secondo cui, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo n.285/92. Tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, o su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto prefettizio.

Pertanto, sembrerebbe che, al di là delle autostrade e delle strade extraurbane principali, l’utilizzo di apparecchiature sia legittimo soltanto se l’accertamento sia eseguito su tratto di strada menzionato in decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n.121/2002, conv. in legge n. 168/2002.

Tuttavia, nonostante il diverso orientamento espresso da alcuni giudici di merito, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.21091/2010, esaminando il caso di un automobilista multato per eccesso di velocità rilevata con una apparecchiatura autovelox direttamente gestita dalla polizia municipale, ha asserito la legittimità del rilevamento delle infrazioni tramite autovelox collocati su tratti di strada liberamente individuati dalla polizia municipale e direttamente gestiti dagli organi di polizia.

In particolare, la Corte ha osservato che l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n.121/2002, conv. in legge n. 168/2002, è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento "a distanza" delle infrazioni non anche di quelle direttamente gestite dagli organi di polizia, come era concretamente avvenuto nel caso specifico.

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

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