L’assegno
al nucleo familiare è una prestazione che è nata
per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati da lavoro dipendente, attualmente anche dei
lavoratori parasubordinati, i cui nuclei familiari siano
formati da più persone e i cui redditi complessivi non siano
superiori ai limiti reddituali stabilitei annualmente dalla
legge.
Anche
agli stranieri che lavorano in Italia spetta tale assegno, alle
stesse condizioni previste per i
cittadini italiani. La corresponsione dell’assegno è prevista
per i familiari che risiedono in Italia, ma anche per i
familiari del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel
territorio della Repubblica, solo se il richiedente è
cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o lo Stato di cui lo
straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità
nei confronti dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato una
convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
La
misura dell’assegno varia a seconda della composizione della famiglia
e del reddito familiare: diminuisce in corrispondenza dell’aumentare
del reddito familiare ed in proporzione al numero dei componenti
della famiglia. A decorrere dal 1°
gennaio 2008, i livelli di reddito e gli importi dell’assegno
per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei orfanili e per i nuclei
familiari con almeno un componente inabile sono
stati rideterminati secondo tabelle che prevedono una maggiore
graduazione dei livelli reddituali.
Nella
composizione del nucleo familiare si considerano:
il
lavoratore o pensionato richiedente dell’assegno;
il
coniuge non legalmente separato;
i
figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali,
legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro
coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18
anni;
dal
1°gennaio 2007 i figli di età compresa tra i 18 e i 21
anni, purché studenti o apprendisti, a condizione che del
nuclao familiare facciano parte almeno quattro figli di età
inferiore a 26 anni;
i
figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o
mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un lavoro;
i
nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un
ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e
siano mantenuti da uno dei nonni;
i
fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori
di età o maggiorenni inabili, che siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
L’assegno
viene pagato ai lavoratori in attività dal datore di lavoro in
occasione del pagamento della retribuzione, ai pensionati, invece,
viene corrisposto dall’istituto di previdenza che eroga la pensione.
Erminia
Acri-Avvocato
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