“Spetta
l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale quando
il proprietario non intende rinnovare il contratto di locazione di un
immobile locato ad un’impresa assicuratrice?”
L’indennità
per la perdita dell’avviamento commerciale spetta, in caso di
cessazione del contratto per volontà del proprietario, agli
inquilini di immobili urbani che sono adibiti a uso diverso da quello
abitativo e nei quali viene esercitata attività industriale,
commerciale e artigianale oppure una attività di interesse
turistico compresa fra quelle di cui all’art. 2 della legge 326 del
12 marzo 1968), nelle seguenti misure:
diciotto
mensilità per le attività industriali, commerciali e
artigianali e per le attività di interesse turistico
ventuno
mensilità per le attività alberghiere.
Per
stabilire se , in caso di locazione di immobile ad uso non abitativo,
spetti l’attribuzione dell’indennità per l’avviamento
commerciale bisogna considerare, secondo la giurisprudenza, non la
natura o la qualifica del conduttore, ma l’attività in
concreto svolta nell’immobile, che deve essere destinata a realizzare
un contatto diretto con il pubblico.
Pertanto,
è da ritenere che l’indennità di avviamento spetti al
conduttore, titolare di un’impresa assicuratrice, quando l’attività
svolta nell’immobile comporti contatto diretto con il pubblico degli
utenti.
Erminia
Acri-Avvocato
|