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Conto corrente del condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

6 giugno 2012



E' obbligatorio? Occorre l'autorizzazione dell'assemblea?



In mancanza di una norma di legge, in materia di condominio o di mandato, che preveda l’obbligo, per l’amministratore, di aprire un conto corrente intestato al condominio, la giurisprudenza di merito, in più occasioni, ha affermato che l’amministratore che non apre un conto corrente intestato al condominio, ma fa affluire i versamenti delle quote condominiali e dei fondi di riserva sul suo conto corrente personale, con conseguente confusione del suo patrimonio con quello di un condominio o di più condominii, e’ revocabile giudizialmente per fondati sospetti di gravi irregolarità, stante l’impossibilità di ogni controllo da parte dei condomini, che hanno il diritto di fruire di una gestione corretta e trasparente dei beni e dei servizi comuni.

 

Sul corretto inquadramento di tale incombenza si è espressa, di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10 maggio 2012 n. 7162, in cui si precisa che "Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale."

In ordine alla necessità o meno dell’ autorizzazione dell’assemblea all’apertura del conto corrente, la Corte ha affermato che "L’apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l’apertura di una linea di credito bancaria."

 

Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività di amministratore secondo criteri di trasparenza e correttezza, in considerazione di quelle che sono le attribuzioni dell’amministratore, si ammette che quest’ultimo possa aprire un conto per la contabilità del condominio anche senza esplicita autorizzazione dell’assemblea condominiale.

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

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