HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Conto corrente del condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

6 giugno 2012



E' obbligatorio? Occorre l'autorizzazione dell'assemblea?



In mancanza di una norma di legge, in materia di condominio o di mandato, che preveda l’obbligo, per l’amministratore, di aprire un conto corrente intestato al condominio, la giurisprudenza di merito, in più occasioni, ha affermato che l’amministratore che non apre un conto corrente intestato al condominio, ma fa affluire i versamenti delle quote condominiali e dei fondi di riserva sul suo conto corrente personale, con conseguente confusione del suo patrimonio con quello di un condominio o di più condominii, e’ revocabile giudizialmente per fondati sospetti di gravi irregolarità, stante l’impossibilità di ogni controllo da parte dei condomini, che hanno il diritto di fruire di una gestione corretta e trasparente dei beni e dei servizi comuni.

 

Sul corretto inquadramento di tale incombenza si è espressa, di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10 maggio 2012 n. 7162, in cui si precisa che "Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale."

In ordine alla necessità o meno dell’ autorizzazione dell’assemblea all’apertura del conto corrente, la Corte ha affermato che "L’apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l’apertura di una linea di credito bancaria."

 

Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività di amministratore secondo criteri di trasparenza e correttezza, in considerazione di quelle che sono le attribuzioni dell’amministratore, si ammette che quest’ultimo possa aprire un conto per la contabilità del condominio anche senza esplicita autorizzazione dell’assemblea condominiale.

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Poteri dell’amministratore condominiale.
Condomini consumatori.
Azioni giudiziarie condominio.
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
Manutenzione delle “terrazze a livello” di uso esclusivo.
Penali a carico dei condomini morosi.
Crollo dell’edificio e responsabilità dell’amministratore
Delibera condominiale di installazione ascensore.
Debiti condominiali.
Criteri di ripartizione delle spese condominiali.
Danni causati da infiltrazioni d’acqua.
Tende da sole e condominio.
Soppressione dell’antenna condominiale.
Spese comuni per manutenzione ascensore.
Ascensore condominiale.
Ripartizione spese condominiali.
Avvisi condominiali e privacy.
Pagamento oneri condominiali e vendita dell’unità immobiliare.
La ripartizione delle spese nella manutenzione del tetto.
Costruzione di balconi o terrazzi negli appartamenti.
DELLO STESSO AUTORE
Il SUPERCONDOMINIO.
Niente obbligo di taratura per gli autovelox.
Valide le multe elevate dagli ausiliari del traffico?
Niente "cauzione" per contestare una contravvenzione stradale.
Assegno al nucleo familiare.
Quesiti legali-Quando il solaio è da ricostruire....
Apertura finestre in edificio condominiale.
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Diventare "cittadino italiano".
I debiti di gioco devono essere pagati?
Quesiti legali-Assegno di mantenimento dei figli.
Affidamento dei servizi sociali al "Terzo Settore"
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
Quesiti legali-La religione cattolica nelle scuole.
Indennità di accompagnamento e trattamento chemioterapico.
Quesiti legali - Chi ha sofferto il freddo paga il riscaldamento?
Previdenza: condanna alle spese.
Inidoneità fisica sopravvenuta e licenziamento.
Benefici previdenziali lavoratori esposti all’amianto.
Semafori spia e privacy.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione