HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Conto corrente del condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

6 giugno 2012



E' obbligatorio? Occorre l'autorizzazione dell'assemblea?



In mancanza di una norma di legge, in materia di condominio o di mandato, che preveda l’obbligo, per l’amministratore, di aprire un conto corrente intestato al condominio, la giurisprudenza di merito, in più occasioni, ha affermato che l’amministratore che non apre un conto corrente intestato al condominio, ma fa affluire i versamenti delle quote condominiali e dei fondi di riserva sul suo conto corrente personale, con conseguente confusione del suo patrimonio con quello di un condominio o di più condominii, e’ revocabile giudizialmente per fondati sospetti di gravi irregolarità, stante l’impossibilità di ogni controllo da parte dei condomini, che hanno il diritto di fruire di una gestione corretta e trasparente dei beni e dei servizi comuni.

 

Sul corretto inquadramento di tale incombenza si è espressa, di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10 maggio 2012 n. 7162, in cui si precisa che "Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale."

In ordine alla necessità o meno dell’ autorizzazione dell’assemblea all’apertura del conto corrente, la Corte ha affermato che "L’apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l’apertura di una linea di credito bancaria."

 

Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività di amministratore secondo criteri di trasparenza e correttezza, in considerazione di quelle che sono le attribuzioni dell’amministratore, si ammette che quest’ultimo possa aprire un conto per la contabilità del condominio anche senza esplicita autorizzazione dell’assemblea condominiale.

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Spese condominiali controverse.
Diritto di antenna e condominio.
La ripartizione delle spese nella manutenzione del tetto.
Modifica delle tabelle millesimali.
Destinazione a parcheggio di un’area condominiale.
Le case "a schiera" possono costituire un condominio?
Deroghe ai criteri di ripartizione delle spese condominiali.
Tende da sole e condominio.
Avvisi condominiali e privacy.
Crediti condominiali e prescrizione.
Uso aree condominiali.
Infiltrazioni d’acqua da cattiva manutenzione del lastrico solare.
Danni derivanti da difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare.
L’amministratore può scegliere la ditta per i lavori condominiali?
Regolamento condominiale predisposto dal costruttore.
Manutenzione straordinaria cortile condominiale.
Costruzione di balconi o terrazzi negli appartamenti.
Equa riparazione per un processo troppo lungo.
Danno cagionato da animali
Vendita di unità immobiliare e spese condominiali.
DELLO STESSO AUTORE
Adempimenti per l’editoria su Internet
Quesiti legali-Canoni arretrati acqua.
Coppie senza diritti.
Quesiti legali-Autocertificazione.
Quesiti legali-Pensione privilegiata e causa di servizio.
Contratto “preliminare” di vendita.
Quesiti legali-Pensione di reversibilità al coniuge superstite.
Quesiti legali- Nuova canna fumaria sul muro condominiale.
Estinzione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.
Quesiti legali-Assenza dal lavoro per malattia e privacy.
Quesiti legali-Casa familiare ed ICI.
Revisione assegno divorzile.
Quesiti legali - Rinuncia all’eredità.
Il cognome del figlio naturale
Quesiti legali-Locazione ed imposta di registro.
Quesiti legali-Eredità e comunione dei beni fra i coniugi.
Quesiti legali-Manutenzione e ricostruzione di terrazze.
Quesiti legali-Danni al cancello condominiale.
Bonus bebè.
Incidenti stradali e risarcimento danni al trasportato.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione