Con
la recente sentenza 12-17 luglio 2007, n. 15913, la
Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire a quali
condizioni, in un edificio condominiale, il proprietario
dell’appartamento sottostante può ancorare le tende da
sole alla soletta del balcone dell’appartamento sovrastante.
In
particolare, ha precisato la Corte che i balconi “aggettanti”
non rientrano tra le parti comuni dell’edificio, perchè
non svolgono funzioni di copertura dell’edificio - come le
terrazze a livello, incassate nel fabbricato - né funzioni di
sostegno, ma, sporgendo dalla facciata, costituiscono un “elemento
accidentale” dell’appartamento dal quale protendono e sono di
proprietà esclusiva del proprietario del corrispondente
appartamento.
Peraltro,
non si è ritenuta accoglibile l’interpretazione secondo cui la
soletta del balcone dell’appartamento sovrastante avrebbe la
stessa struttura e la stessa funzione del solaio, costituendone un
prolungamento, e rientrerebbe, quindi, nel regime di comunione.
Conseguentemente,
il proprietario dell’appartamento posto al piano inferiore
non ha il diritto di agganciare le tende alla soletta del balcone
"aggettante" sovrastante, ma può farlo soltanto con
il consenso del titolare dell’appartamento del piano di sopra.
Erminia
Acri-Avvocato
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