Gli
spazi adiacenti ad edifici condominiali frequentemente sono
utilizzati dai condomini per il parcheggio di veicoli, specie di
autovetture, anche a prescindere dalla specifica destinazione
dell’area per tale uso.
Il
diritto di impiegare come parcheggio uno spazio condominiale, è
configurabile in capo ai singoli condomini a determinate condizioni.
La legge, infatti, prevede che ciascun condomino può
servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti
uso secondo il loro diritto (art.1120 cod. civ.). Con
riferimento all’uso del parco condominiale, salvo diversa
regola stabilita dal regolamento condominiale o dall’assemblea
condominiale, ogni condomino può utilizzare la parte comune in
esame, e può, perciò, in linea generale, transitarvi e
farvi sostare i veicoli, purchè non limiti o impedisca l’uso
degli altri condomini.
Tuttavia,
la sosta continuativa di autoveicoli nel cortile condominiale,
secondo i giudici, è da ritenere abusiva perchè altera
la destinazione comune e lede il pari diritto degli altri condomini a
un uso diverso del cortile stesso (sentenza n. 454 del 20/2/74 della
Corte di Cassazione). Pertanto, in tale situazione, spetta
all’amministratore, che ha il compito di vigilare sul corretto
godimento delle parti comuni, agire in giudizio nei confronti dei
condomino che abusi nell’uso della parte comune. In caso di
inerzia dell’amministratore, il giudizio può essere
instaurato da ciascun condomino.
Invece,
secondo la giurisprudenza, sono da ritenere ammissibili le delibere
assembleari di mutamento di un’area condominiale in parcheggio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26295 del 15.12.2014 ,
ha avuto modo di precisare che le deliberazioni dell’assemblea
di condominio, che decidono sul "mutamento di destinazione"
di una parte comune non danno luogo ad una "innovazione"
vietata dal codice civile, per cui sono lecite. In ogni caso,
trattandosi di "innovazioni", richiedono che la
delibera dell’assembla venga approvata con la maggioranza
qualificata: maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore
dell’edificio.
Erminia
Acri-Avvocato
|