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Destinazione a parcheggio di un’area condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

2 febbraio 2019


Quale maggioranza assembleare occorre?



Gli spazi adiacenti ad edifici condominiali frequentemente sono utilizzati dai condomini per il parcheggio di veicoli, specie di autovetture, anche a prescindere dalla specifica destinazione dell’area per tale uso.

Il diritto di impiegare come parcheggio uno spazio condominiale, è configurabile in capo ai singoli condomini a determinate condizioni. La legge, infatti, prevede che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art.1120 cod. civ.). Con riferimento all’uso del parco condominiale, salvo diversa regola stabilita dal regolamento condominiale o dall’assemblea condominiale, ogni condomino può utilizzare la parte comune in esame, e può, perciò, in linea generale, transitarvi e farvi sostare i veicoli, purchè non limiti o impedisca l’uso degli altri condomini.

Tuttavia, la sosta continuativa di autoveicoli nel cortile condominiale, secondo i giudici, è da ritenere abusiva perchè altera la destinazione comune e lede il pari diritto degli altri condomini a un uso diverso del cortile stesso (sentenza n. 454 del 20/2/74 della Corte di Cassazione). Pertanto, in tale situazione, spetta all’amministratore, che ha il compito di vigilare sul corretto godimento delle parti comuni, agire in giudizio nei confronti dei condomino che abusi nell’uso della parte comune. In caso di inerzia dell’amministratore, il giudizio può essere instaurato da ciascun condomino.

Invece, secondo la giurisprudenza, sono da ritenere ammissibili le delibere assembleari di mutamento di un’area condominiale in parcheggio.  La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26295 del 15.12.2014 , ha avuto modo di precisare che le deliberazioni dell’assemblea di condominio, che decidono sul "mutamento di destinazione" di una parte comune non danno luogo ad una "innovazione" vietata dal codice civile, per cui sono lecite. In ogni caso, trattandosi di "innovazioni", richiedono che la delibera dell’assembla venga approvata con la maggioranza qualificata: maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore dell’edificio.

 

Erminia Acri-Avvocato

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