Come
ormai affermato costantemente dalla giurisprudenza, l’obbligo di
mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori non cessa
automaticamente con il raggiungimento da parte dei figli della
maggiore età, ma persiste finché essi non abbiano
raggiunto l’autosufficienza economica, che si assume conseguita
quando sia provato lo svolgimento di un’attività lavorativa
con concrete prospettive di indipendenza. Tale obbligo, tuttavia,
viene meno se il mancato svolgimento di un’attività lavorativa
dipende da un atteggiamento dei figli colposo od inerte.
Non
occorre necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ma neppure basta un lavoro precario, limitato
nel tempo, per esonerare i genitori dall’obbligo di mantenimento, non
potendosi affermare, in tal caso, che i figli hanno raggiunto
quell’indipendenza economica che richiede una concreta prospettiva di
continuità (Cassazione
civile n. 8227/2009).
Qual
è il momento in cui si estingue l’obbligo di
mantenimento dei figli maggiorenne avviati ad una attività
lavorativa? E’ sufficiente l’inizio del periodo di assunzione
in prova oppure deve verificarsi l’instaurazione
effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile?
Il
problema della decorrenza della cessazione dell’obbligo di
mantenimento è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con
la sentenza n. 21773/2008, in cui, riguardo alla richiesta di un
genitore diretta a ottenere, a modifica delle condizioni previste
dalla sentenza di divorzio, l’eliminazione del contributo per
il mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente
autosufficiente, si è stabilito che l’obbligo
di mantenimento ha termine
con “il
conseguimento dell’indipendenza economica del figlio” che “non
coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro
giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale
che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia
economica”, quindi, nel caso di figlio maggiorenne assunto con patto di prova,
dall’inizio dell’assunzione in prova. Infatti, se tale periodo non
fosse considerato utile ai fini della interruzione dell’assegno
di mantenimento, il figlio maggiorenne fruirebbe sia del proprio
stipendio sia del mantenimento da parte dei genitori.
Bibliografia:
-
Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganņ Giulia, Rimini Carlo , CEDAM - Anno 2009
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
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