HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Quesiti legali-Pensione di reversibilità al coniuge superstite.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 maggio 2011



Chiarimenti ad un gentile lettore, in caso di coniuge divorziato.



"Stim.mo avvocato, ho letto,da internet, il suo articolo circa il diritto a pensione di reversibilita’ del coniuge superstite separato per colpa anche se non titolare di assegno di mantenimento. Le chiedo cortesemente, nel caso di coniuge divorziato, per aver diritto a pensione di reversibilita’, occorre necessariamente essere titolari di assegno divorzile? Mi potrebbe anche elencare quali redditi incidono e quali no,sulla misura della pensione di reversibilita’ che, se non erro,viene gia’ concessa con una riduzione del 60% . Grazie mille per l’attenzione.

Distinti saluti. V. Z."

 

 

 

 

Secondo l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n.7555/09) il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma dell’art. 13 r.d.l. 636/1939 "atteso che opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, ed indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno o sia beneficiario di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare".

 

Per il caso del coniuge divorziato, il diritto alla pensione di reversibilità si ritiene spettante solo se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la fine del matrimonio deve essere attestata da una sentenza di scioglimento dello stesso che disponga la cessazione degli effetti civili;

- il riconoscimento dell’assegno divorzile da parte del Tribunale;

- il coniuge non deve essersi sposato nuovamente.


L’importo della pensione si ottiene applicando le aliquote di reversibilità alla pensione diretta percepita dal lavoratore deceduto. Il 60% spetta al coniuge, il 20% a ciascun figlio se c’è anche il coniuge. Tuttavia, la pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, essendo la stessa cumulabile con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla tabella F allegata alla legge n. 335/95, che, però, non specifica quali redditi sono cumulabili con la pensione.
Secondo l’Inps devono applicarsi le regole previste per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo, sicchè si considerano tutti i redditi, salvo quelli derivanti dalla pensione stessa e da qualsiasi altra pensione di reversibilità, dalla casa di abitazione, dai trattamenti di fine rapporto, da pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata, nonchè i redditi soggetti a ritenuta alla fonte come gli interessi bancari, postali, Bot, CcT, altri titoli di Stato, quote di fondi di investimento e vincite al lotto e lotterie.

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Quesiti legali-Trasferimento del lavoratore disabile.
Quesiti legali- Nuova canna fumaria sul muro condominiale.
Quesiti legali-DOMICILIO DEL CONDOMINIO.
Quesiti legali-Posto auto in affitto e spese passo carraio.
Quesiti legali- Matrimonio del minore d’età.
Quesiti legali - Riduzione dell’assegno di mantenimento.
Quesiti legali-Trasformare l’impianto condominiale da gasolio a metano.
Quesiti legali- Licenziamento durante il periodo di prova.
Quesiti legali- Impugnazione delle decisioni condominiali
Quesiti legali-Assegno sociale e separazione dei coniugi.
Quesiti legali-Malattia pubblici dipendenti.
Quesiti legali-Cassette postali e condominio.
Quesiti legali-Revoca dell’amministratore condominiale.
Quesiti legali-Reversibilità dei trattamenti di invalidità.
Impressioni di un lettore
Quesiti legali- Espressioni scurrili e licenziamento.
Quesiti legali- Diritti e doveri dei figli verso i genitori.
Quesiti legali- Dipendente e socio di società in accomandita semplice.
Quesiti legali- Investimento del pedone sulle “strisce pedonali”.
Quesiti legali- Assenza dal lavoro per malattia.
DELLO STESSO AUTORE
Il SUPERCONDOMINIO.
Niente obbligo di taratura per gli autovelox.
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Diventare "cittadino italiano".
I debiti di gioco devono essere pagati?
Quesiti legali-Assegno di mantenimento dei figli.
Affidamento dei servizi sociali al "Terzo Settore"
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
Indennità di accompagnamento e trattamento chemioterapico.
Quesiti legali - Chi ha sofferto il freddo paga il riscaldamento?
Previdenza: condanna alle spese.
Inidoneità fisica sopravvenuta e licenziamento.
Lesioni da caduta per buche stradali.
INTERNET SBOOM: gli errori da evitare.
Niente "cauzione" per contestare una contravvenzione stradale.
Multa e rimozione dell’auto illegittime.
Valide le multe elevate dagli ausiliari del traffico?
Quesiti legali-Convivenza e diritti successori.
Quesiti legali- Segnaletica stradale e precedenza.
Quesiti legali- Licenziamento durante il periodo di prova.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione