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“Dovrei
effettuare una rinuncia all’eredità. Entro che termini è
consentita? E’ revocabile?”
La
rinuncia all’eredità consiste nella dichiarazione di non voler
accettare il patrimonio lasciato dal defunto.
La
rinuncia all’eredità, ai sensi dell’art. 519 cod.
civ., va fatta con una dichiarazione:
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ricevuta da un notaio oppure
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dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale
dell’ultimo domicilio del defunto)
entro
tre mesi dalla morte si è in possesso di beni ereditari,
altrimenti entro dieci anni.
Per
essere ritenuti “nel possesso di beni dell’eredità”,
è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (ad
es., una somma di denaro, un quadro, un immobile), intendendosi il
termine "possesso" (in senso atecnico) come qualsiasi
relazione materiale con uno o più beni ereditari (v. sentenza
Corte di Cassazione n. 7076/95).
La
dichiarazione di rinuncia può essere sempre revocata fino a
quando il diritto all’accettazione non è prescritto (dieci
anni), se l’eredità non è stata acquisita da altri.
Erminia
Acri-Avvocato
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