Il lastrico solare, al pari delle terrazze a livello, ha prioritariamente la funzione di copertura dell’intero edificio, anche quando e’ attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini. In ragione di ciò all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini ed il proprietario o titolare del diritto d’uso esclusivo del lastrico, nelle proporzioni stabilite dall’art.1126 codice civile, che così dispone: "Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno".
Si pone, dunque, il problema di stabilire chi debba essere considerato responsabile per i danni cagionati al locale sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare: il proprietario esclusivo, il condominio o entrambi?
La questione, secondo la giurisprudenza, va risolta verificando se i danni lamentati per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico siano stati determinati da deterioramento per difetto di manutenzione oppure da difetti delle strutture funzionali alla copertura dello stabile indebitamente tollerati dal proprietario esclusivo o da fatti comunque imputabili a quest’ultimo.
Nella prima ipotesi, (infiltrazioni provocate da inadeguata manutenzione), dei danni rispondono tutti i condomini, in virtù dell’obbligo di provvedere alla manutenzione del bene, secondo le regole stabilite dall’art. 1126 codice civile, invece, risponde di detti danni solo il titolare dell’uso esclusivo del lastrico quando le infiltrazioni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabile in via esclusiva (Corte di Cassazione sent. nn.5848/2007, 20/2010, 9084/2010).