"Domanda: ho avuto un appartamento in eredità da mia madre. Poichè sono in comunione dei beni con mio marito, quell’appartamento è comune? E se lo vendo per comprarne un altro, quello che comprerò diventerà comune? Grazie. B.P."
La nostra legislazione prevede che costituiscono oggetto della comunione i beni acquistati dai
coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, salvo alcune eccezioni, relative ai beni “personali”, espressamente previste dalla legge.
Dal regime della comunione sono sottratti i beni ricevuti in eredità, stante la norma dell’art.179 del codice civile lettera b), che esclude dalla comunione <<i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione
o succcessione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione>>.
Pertanto, anche in caso di vendita di un bene ricevuto in eredità e di acquisto, col denaro ricavato, di altro bene, quest’ultimo è escluso dalla comunione legale, resta di carattere personale, ma nel contratto di compravendita occorre specificare che il denaro è frutto della vendita di un immobile ereditato.
Erminia Acri-Avvocato
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