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Spese condominiali controverse.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

11 giugno 2009



L'assemblea può addebitare spese a carico di un solo condomino?



Nella gestione delle spese condominiali, talvolta, si verifica che spese riconducibili a determinati condòmini, ma dagli interessati non accettate espressamente, vengano addebitate dall’assemblea di condominio, unilateralmente, a carico di un singolo condomino. Ciò accade riguardo, ad esempio, all’ipotesi di spesa per l’intervento di un idraulico, incaricato dall’amministratore, che, accertata l’origine del problema, effettui riparazioni su conduttura privata; riguardo al caso delle spese postali non ripartite in maniera collettiva, tra le spese condominiali, ma attribuite ai singoli condòmini; riguardo al caso di delle spese legali sostenute dal condominio per procedure esperite contro condomini morosi.


Ebbene, anche ove si tratti di spese affrontate nell’interesse del condominio imputabili a comportamenti di singoli condòmini, la ripartizione delle stesse ponendole unilateralmente, ad iniziativa dell’assemblea, a carico del singolo condòmino. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24696/2008, con cui è stata dichiarata la nullità della deliberazione dell’assemblea condominiale che aveva posto a totale carico di un condomino le spese sostenute dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale incaricato dal medesimo condominio di provvedere al recupero di una somma dovuta dal condomino in questione per consumo di acqua, che erano state pagate al ricevimento della lettera del legale.


Come sottolineato dalla Corte, è nulla una “deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione”.



Erminia Acri-Avvocato

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