HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
L’amministratore può scegliere la ditta per i lavori condominiali?
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

7 dicembre 2017


Secondo la Cassazione l'assemblea condominiale può delegare i suoi poteri ad altri organi.



Non sono pochi i casi in cui l’assemblea dei condomini deleghi alcune sue funzioni ad altri organi, in particolare, all’amministratore o ad una commissione. L’ipotesi che si verifica più spesso è quella in cui si deleghi all’amministratore (o ad una commissione), il potere di scegliere direttamente l’impresa per i lavori condominiali, dopo avere verificato i vari preventivi.


La questione non era mai stata esaminata dalla giurisprudenza, sicchè gli amministratori, che sono tenuti a dare esecuzione alle delibere assembleari, rimanevano in dubbio sulla legittimità di un provvedimento di questo tipo, soprattutto se adottato a maggioranza.


Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n.10937 del 11/7/03, ha stabilito che non occorre il consenso unanime dei condomini per la delibera che deleghi all’amministratore la facoltà di scegliere egli stesso l’impresa per l’esecuzione di lavori condominiali. La stessa regola è da ritenere applicabile quando la delega sia conferita ad una commissione, che scelga il più vantaggioso tra diversi preventivi.


La citata sentenza ha, così, posto un principio cui amministratori e condomini potranno fare riferimento, confermando che i poteri dell’assemblea dei condomini non sono solo ed esclusivamente quelli definiti nelle norme del Codice Civile, ma si estendono a tutta la gestione, comprendendo anche il potere di delegare le proprie funzioni ad altri organi.





Erminia Acri-Avvocato


SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Il cancello condominiale.
Causa di risarcimento danni contro il condominio.
Revoca dell’amministratore di condominio.
Condomino ’apparente’ ed amministratore
Delibera condominiale di installazione ascensore.
Trasferimento di unità immobiliare
Debiti condominiali.
Danni causati da infiltrazioni d’acqua.
Autogestire il condominio.
Antenne paraboliche.
Azioni giudiziarie condominio.
Vendita di unità immobiliare e spese condominiali.
Detenzione animali in condominio.
Spese per compensi dell’amministratore condominiale.
Pagamento oneri condominiali e vendita dell’unità immobiliare.
Può, il costruttore, nominare l’amministratore?
La scelta dell’amministratore negli stabili di nuova costruzione.
Spese comuni per manutenzione ascensore.
Le case "a schiera" possono costituire un condominio?
Criteri di ripartizione delle spese condominiali.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali- Obblighi dell’amministratore condominiale cessato.
Quesiti legali-Assegno per il nucleo familiare (Anf) e convivenza.
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
Divisione ereditaria.
Separazione dei coniugi e riappacificazione.
Figli maggiorenni con lavoro precario.
L’Adozione.
Pillole psicolegali - Uniti per la vita?
Quesiti legali-Videocitofono e condominio.
Quesiti legali-La “libertà’ di antenna”.
Previdenza: condanna alle spese.
Smarrimento del vaglia postale.
Centrali rischi private e protezione dei dati personali.
Assegno Nucleo Familiare e separazione.
Crediti condominiali e prescrizione.
Quesiti legali- Impugnazione delle decisioni condominiali
Il cancello condominiale.
Agevolazioni fiscali per i portatori di handicap per acquisto dei mezzi di locomozione.
Quesiti legali- Restituzione dei doni tra fidanzati.
Quesiti legali- Assegno mensile di assistenza.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione