Non
sono pochi i casi in cui l’assemblea dei condomini deleghi
alcune sue funzioni ad altri organi, in particolare,
all’amministratore o ad una commissione. L’ipotesi che si
verifica più spesso è quella in cui si deleghi
all’amministratore (o ad una commissione), il potere di
scegliere direttamente l’impresa per i lavori condominiali,
dopo avere verificato i vari preventivi.
La
questione non era mai stata esaminata dalla giurisprudenza, sicchè
gli amministratori, che sono tenuti a dare esecuzione alle delibere
assembleari, rimanevano in dubbio sulla legittimità di un
provvedimento di questo tipo, soprattutto se adottato a maggioranza.
Sul
punto la Corte di Cassazione, con sentenza n.10937 del 11/7/03, ha
stabilito che non occorre il consenso unanime dei condomini per la
delibera che deleghi all’amministratore la facoltà di
scegliere egli stesso l’impresa per l’esecuzione di
lavori condominiali. La stessa regola è da ritenere
applicabile quando la delega sia conferita ad una commissione, che
scelga il più vantaggioso tra diversi preventivi.
La
citata sentenza ha, così, posto un principio cui
amministratori e condomini potranno fare riferimento, confermando che
i poteri dell’assemblea dei condomini non sono solo ed
esclusivamente quelli definiti nelle norme del Codice Civile, ma si
estendono a tutta la gestione, comprendendo anche il potere di
delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Erminia
Acri-Avvocato
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