HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Danni derivanti da difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 aprile 2011



Responsabilità del condominio.



 

Il lastrico solare, al pari delle terrazze a livello, anche se di uso esclusivo di un singolo condomino, ha la funzione prioritaria di copertura dell’intero edificio.

 

In ordine ai danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, si pone il problema di stabilire se la responsabilità debba ricadere sul proprietario esclusivo, sul condominio o su entrambi. Nel caso specifico in cui i fenomeni infiltrativi lamentati siano riconducibili ad un difetto di impermeabilizzazione, e, pertanto, ad un difetto delle strutture funzionali alla copertura dello stabile, la responsabilità è imputabile al condominio.

 

Infatti, come precisato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, il Condominio, in quanto custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 codice civile, dei danni da esse cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché gli stessi siano imputabili a vizi edificatori dello stabile (Corte di Cassazione, sentenze n. 3672/1997, n.18194/2005, n.9084/2010).

 

Tuttavia, è da tenere presente che l’amministratore del condominio, tra gli altri compiti, ha quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, e che tra gli atti conservativi rientra l’azione contro il costruttore diretta a rimuovere i gravi difetti di costruzione ai sensi dell’art. 1669 codice civile, in cui si ritiene compresa la difettosa impermeabilizzazione del lastrico salare o della terrazza a livello. Tale azione può essere esercitata dall’amministratore del condominio anche per i singoli appartamenti, perchè "nel caso in cui i gravi difetti riguardino l’intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, si verifica una causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio o i singoli condomini ad agire per il risarcimento senza che possa farsi distinzione fra parti comuni e singoli appartamenti o parti di essi soltanto" (Cassazione, sentenza n. 3366/1995).

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Deroghe ai criteri di ripartizione delle spese condominiali.
Infiltrazioni e allagamenti in condominio
Aria condizionata e condominio.
Modifiche del regolamento condominiale.
Rumori molesti in condominio.
Bed and breakfast nei condomini.
Assemblea condominiale e deleghe.
Equa riparazione per un processo troppo lungo.
Tabelle millesimali.
Addobbi natalizi e condominio.
Polizza d’assicurazione del condominio.
Modifiche del regolamento condominiale.
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Danni causati da beni condominiali a terzi.
Poteri dell’amministratore condominiale.
Spese condominiali controverse.
La nascita di un “condominio”.
Manutenzione delle “terrazze a livello” di uso esclusivo.
Destinazione a parcheggio di un’area condominiale.
Zanzariere e condominio.
DELLO STESSO AUTORE
Mediazione civile e commerciale e formazione.
Notifica di atti indirizzati al condominio.
Tasse sugli immobili.
Nulla la multa del vigile in borghese.
Quesiti legali- Licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Quesiti legali-Uso degli spazi comuni.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Quesiti legali-Aggiudicazione di veicoli dismessi dalle forze dell’ordine.
Quesiti legali-Parcheggio auto e condominio.
Quesiti legali-Malattia pubblici dipendenti.
Quesiti legali-Riparazioni ordinarie o straordinarie?
Separazione ed affidamento dei figli.
Allarme blackout elettrici
Diritto di visita del genitore non affidatario.
Quesiti legali-Rendiconto dell’amministrazione condominiale.
Quesiti legali-Eredità e separazione.
A proposito di residenza.....
Contratto “preliminare” di vendita.
Quesiti legali-Cassette postali e condominio.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione