Oltre
alla famiglia legittima fondata sul matrimonio e riconosciuta
dall’art. 29 della Costituzione, è ormai molto diffusa la
famiglia di fatto, che è un’unione familiare in cui manca il
vincolo matrimoniale, basata sull’affetto e sul reciproco rispetto
dei doveri familiari.
La
famiglia di fatto, pur non essendo più rifiutata dalla
coscienza sociale, gode, attualmente, di una tutela parziale e
limitata, come formazione sociale in cui i singoli individui
esprimono la loro personalità, secondo l’art. 2 della
Costituzione, mentre si avverte sempre più l’esigenza di
riconoscimento con una regolamentazione completa, in conseguenza
dell’influenza delle legislazioni di altri Paesi, tese ad ammetterne
la rilevanza giuridica.
Anche
i giudici, compresa la Corte di Cassazione, sottolineano la necessità
di garantire più tutela alle coppie di fatto, pure a quelle
costituite da parenti conviventi, e si riscontra qualche sentenza in
cui, taluni giudici, hanno qualificato “more uxorio” la
convivenza tra persone di uguale sesso, riconoscendo la natura di
atti di adempimento di obbligazioni naturali alle prestazioni tra
essi effettuate.
Per
quanto riguarda la tutela, in ordine alla famiglia di fatto tra
persone di sesso diverso, la stessa rilevanza giuridica è
riconosciuta al rapporto con i figli generati dai conviventi, che, ai
sensi dell’art.30 della Costituzione, non devono trovarsi in
posizione deteriore rispetto ai figli legittimi. Quanto al rapporto
tra i conviventi, non si ritengono ad esso applicabili le norme
previste per la famiglia legittima, ma quelle di esse che prescindono
dall’esistenza di un vincolo formale vengono, talvolta, estese alla
famiglia di fatto, in virtù della natura di “formazione
sociale”, ai sensi dall’art. 2 della Costituzione, riconosciuta
alla stessa.
Inoltre,
a seguito di un intervento della Corte Costituzionale, in materia di
locazione, è previsto il diritto di succedere nel contratto di
locazione anche alle persone conviventi con il conduttore, ed il
codice di procedura penale prevede la facoltà di astensione
dal deporre contro l’imputato, anche per il convivente more uxorio.
Come
l’instaurazione, anche lo scioglimento della convivenza non richiede
alcun atto formale.
L’attuale
governo, dopo l’esclusione, dalla finanziaria, delle norme
successorie che estendevano ai conviventi le facilitazioni fiscali
previste per i coniugi, si è impegnato a presentare entro
gennaio un disegno di legge sulle coppie di fatto, che riconosca
diritti, anche in materia fiscale, prerogative e facoltà alle
persone che fanno parte di unioni di fatto, indipendentemente dalla
natura e dalla qualità dell’ unione di fatto, dal genere dei
conviventi e dal loro orientamento sessuale, in coerenza con le
decisioni adottate dalla Corte Costituzionale in materia di non
discriminazione di trattamento del convivente, con gli articoli 2 e 3
della Costituzione, e con la normativa dell’unione europea.
Erminia
Acri-Avvocato
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