“Sono
un appartenente alla Polizia di stato in pensione. Vorrei
sapere se a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
nr.323/2008, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.169
del T.U. 1092/73-, i termini per il riconoscimento della causa di
servizio sono cambiati. Vi ringrazio. S.”
L’art.
169 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 prevede che la domanda di
trattamento pensionistico privilegiato “non è ammessa se
il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione
dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle
infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da
parkinsonismo”.
La
Corte Costituzionale, con sentenza n.323/2008, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del predetto articolo, nella
parte in cui non prevede che, ove la malattia insorga dopo i cinque
anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di
decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della
dipendenza delle infermita’ o delle lesioni contratte, ai fini
dell’ammissibilità’ della domanda di trattamento privilegiato,
decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Pertanto,
solo per il caso in cui l’infermità si manifesti dopo i 5 anni
dalla cessazione del servizio, è ammissibile la presentazione
della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, entro 5 anni
che decorrono dalla manifestazione della malattia stessa, essendo
risultato irragionevole, in relazione agli articoli 38, comma 2, e 3
della Costituzione, richiedere la presentazione della domanda di
accertamento della dipendenza della infermità dal servizio
svolto entro un termine in cui ancora difetta il presupposto
oggettivo (la malattia) della richiesta stessa.
Erminia
Acri-Avvocato
|