L’attuale normativa prevede che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si procede al recupero delle somme pagate indebitamente, salva l’ipotesi del dolo del pensionato, qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a 16 milioni di lire mentre, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso (art. 1 della legge n. 662/1996).
Per le somme riscosse dopo il 31 dicembre 1995 e fino al 31 dicembre 2000 si applica la normativa di cui alla legge 448/2001, secondo cui, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF del pensionato per l’anno 2000 sia pari o inferiore ad €8.263,31 e, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica il disposto dell’art. 13 della legge n.412/1991, secondo cui i pagamenti indebiti effettuati dal 1° gennaio del 2001 a seguito di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all’interessato, sono sanabili ove effettuati in base a formale provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto, mentre l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. La stessa norma, inoltre, prevede che l’Istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni ed al recupero delle somme entro l’anno successivo alla verifica. Al recupero degli indebiti pensionistici che si siano verificati a causa della mancata considerazione di redditi conosciuti dall’istituto incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, si può procedere purché la notifica dell’indebito avvenga l’anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell’Istituto, del reddito incidente sul trattamento pensionistico.
La successione di diverse disposizioni normative non ha inciso sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, infatti, come affermato dalla giurisprudenza, deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all’art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, che identifica la nozione di dolo nell’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall’ente previdenziale (Corte di Cassazione n.25309/2009).
Pertanto, il dolo dell’assicurato rilevante ai fini del recupero dell’intera somma è quello che ha causato l’indebito, mentre l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che siano già conosciuti o nella disponibilità dell’Ente previdenziale, non consente la ripetibilità delle somme (Corte di Cassazione n. 6437/2007).
Erminia Acri-Avvocato
|