|
La
legge italiana riconosce la ’famiglia’ come <<società
naturale fondata sul matrimonio>> (art.29 Costituzione), ed
affida allo Stato il compito di
agevolarne la formazione e l’adempimento dei relativi compiti, anche
con aiuti economici (art.31
Costituzione).
Il riferimento al ’matrimonio’ individua un limite tra la famiglia
cosiddetta legittima e le unioni di fatto, che
comprendono sia la convivenza stabile di una coppia non sposata, sia
la convivenza di una coppia sposata col solo matrimonio religioso
privo di effetti civili, sia la famiglia formata da un genitore e dai
figli dello stesso, sia la convivenza di coppie omosessuali.
Nell’attuale
normativa, eliminate tutte le disparità fra marito e moglie,
sono previsti pari diritti e doveri per i coniugi. Il solo residuo
del vecchio ruolo di capofamiglia del marito è il potere del
padre di prendere le decisioni urgenti in caso di grave pericolo per
il figlio.
Per
entrambi i coniugi, i doveri scaturenti dal matrimonio sono: quello
della fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, della
collaborazione e della coabitazione (art. 143 codice civile).
Il
dovere di fedeltà comporta il divieto per i coniugi di intrattenere relazioni
sentimentali o sessuali con terzi. L’obbligo di assistenza morale e
materiale impone ai coniugi di sostenersi ed aiutarsi a vicenda anche
moralmente, oltre a contribuire al reciproco mantenimento, nel
rispetto delle rispettive esigenze. Per collaborazione si intende sia la cooperazione quotidiana al normale andamento
familiare, sia la partecipazione economica al mantenimento della
famiglia, cui ognuno è tenuto, in proporzione alle proprie
sostanze e alle proprie capacità di lavoro.
L’obbligo
di coabitazione impone ai coniugi di avere una residenza comune,
fissata concordemente <<secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia>>. Oltre alla residenza, ogni
altra decisione relativa alla vita familiare spetta ai coniugi
di comune accordo. I coniugi hanno, altresì, l’obbligo di
mantenere, istruire ed educare i figli.
Per
quanto riguarda la famiglia di fatto tra persone di sesso diverso,
adeguata tutela giuridica è riconosciuta solo con riferimento
ai figli generati dai conviventi, i quali non devono trovarsi in
posizione deteriore rispetto ai figli nati in costanza di matrimonio
(art. 30 Costituzione). In ordine al rapporto tra conviventi, non si
ritengono ad esso applicabili le norme previste per la famiglia
legittima, ma, nonostante l’aumento della
disaffezione per il matrimonio - considerato il numero crescente di
famiglie di fatto nell’insieme della società - e
le proposte di legge dirette a regolare in modo completo -
sulla scia di altri Paesi europei - le unioni di
fatto, queste ultime continuano a ricevere una tutela parziale e
limitata, innanzitutto come formazione sociale in cui gli individui
esprimono la loro personalità (art.2 Costituzione), e grazie
all’opera dei giudici le cui sentenze, però, restano limitate
ai singoli casi esaminati.
Moltissimi
Comuni, in base ad una legge del 1954, che prevede che alle anagrafi
dei comuni siano registrate anche le convivenze, hanno introdotto dei
registri dove si iscrivono le convivenze. Alcuni Comuni, oltre al
riconoscimento anagrafico, consentono l’assegnazione delle case
popolari alle coppie di fatto. L’art. 1 della legge n. 405/1975, che
istituisce i consultori familiari, ammette a fruire del servizio
anche le coppie di fatto. Se uno dei due conviventi muore, l’altro ha
diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato al partner -lo stesso vale in caso di allontanamento dall’abitazione per cessazione
del rapporto di convivenza in presenza di figli naturali-. Tuttavia,
se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha
diritto a nessun sostegno economico da parte dell’altro; se uno dei
due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso,
l’altro non può autorizzarlo, mancando il vincolo di
parentela; il convivente non può chiedere permessi di lavoro
se il partner si ammala; il convivente potrà ottenere una
quota dell’eredità, alla morte del partner, solo se
quest’ultimo avrà disposto a suo favore con testamento, nei
limiti in cui la legge lo consente.
Unici
mezzi di tutela di cui i conviventi possono fruire, solo, però,
per i rapporti patrimoniali, sono schemi contrattuali - predisposti
dai notai negli ultimi anni - diretti a regolare alcuni aspetti
della convivenza quali il dovere di contribuzione, le spese comuni,
l’abitazione familiare.
Bibliografia:
-
Famiglie e minori, di Vecchio G. (cur.) Chiappetta G. (cur.) edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 2013
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
|