HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Matrimonio e unioni di fatto.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

22 novembre 2015

Quali differenze per chi sceglie la convivenza?



La legge italiana riconosce la ’famiglia’ come <<società naturale fondata sul matrimonio>> (art.29 Costituzione), ed affida allo Stato il compito di agevolarne la formazione e l’adempimento dei relativi compiti, anche con aiuti economici (art.31 Costituzione). Il riferimento al ’matrimonio’ individua un limite tra la famiglia cosiddetta legittima e le unioni di fatto, che comprendono sia la convivenza stabile di una coppia non sposata, sia la convivenza di una coppia sposata col solo matrimonio religioso privo di effetti civili, sia la famiglia formata da un genitore e dai figli dello stesso, sia la convivenza di coppie omosessuali.

Nell’attuale normativa, eliminate tutte le disparità fra marito e moglie, sono previsti pari diritti e doveri per i coniugi. Il solo residuo del vecchio ruolo di capofamiglia del marito è il potere del padre di prendere le decisioni urgenti in caso di grave pericolo per il figlio.


Per entrambi i coniugi, i doveri scaturenti dal matrimonio sono: quello della fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, della collaborazione e della coabitazione (art. 143 codice civile).


Il dovere di fedeltà comporta il divieto per i coniugi di intrattenere relazioni sentimentali o sessuali con terzi. L’obbligo di assistenza morale e materiale impone ai coniugi di sostenersi ed aiutarsi a vicenda anche moralmente, oltre a contribuire al reciproco mantenimento, nel rispetto delle rispettive esigenze. Per collaborazione si intende sia la cooperazione quotidiana al normale andamento familiare, sia la partecipazione economica al mantenimento della famiglia, cui ognuno è tenuto, in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro.


L’obbligo di coabitazione impone ai coniugi di avere una residenza comune, fissata concordemente <<secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia>>. Oltre alla residenza, ogni altra decisione relativa alla vita familiare spetta ai coniugi di comune accordo. I coniugi hanno, altresì, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.


Per quanto riguarda la famiglia di fatto tra persone di sesso diverso, adeguata tutela giuridica è riconosciuta solo con riferimento ai figli generati dai conviventi, i quali non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli nati in costanza di matrimonio (art. 30 Costituzione). In ordine al rapporto tra conviventi, non si ritengono ad esso applicabili le norme previste per la famiglia legittima, ma, nonostante l’aumento della disaffezione per il matrimonio - considerato il numero crescente di famiglie di fatto nell’insieme della società - e le proposte di legge dirette a regolare in modo completo - sulla scia di altri Paesi europei - le unioni di fatto, queste ultime continuano a ricevere una tutela parziale e limitata, innanzitutto come formazione sociale in cui gli individui esprimono la loro personalità (art.2 Costituzione), e grazie all’opera dei giudici le cui sentenze, però, restano limitate ai singoli casi esaminati.


Moltissimi Comuni, in base ad una legge del 1954, che prevede che alle anagrafi dei comuni siano registrate anche le convivenze, hanno introdotto dei registri dove si iscrivono le convivenze. Alcuni Comuni, oltre al riconoscimento anagrafico, consentono l’assegnazione delle case popolari alle coppie di fatto. L’art. 1 della legge n. 405/1975, che istituisce i consultori familiari, ammette a fruire del servizio anche le coppie di fatto. Se uno dei due conviventi muore, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato al partner -lo stesso vale in caso di allontanamento dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza in presenza di figli naturali-. Tuttavia, se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell’altro; se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l’altro non può autorizzarlo, mancando il vincolo di parentela; il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala; il convivente potrà ottenere una quota dell’eredità, alla morte del partner, solo se quest’ultimo avrà disposto a suo favore con testamento, nei limiti in cui la legge lo consente.


Unici mezzi di tutela di cui i conviventi possono fruire, solo, però, per i rapporti patrimoniali, sono schemi contrattuali - predisposti dai notai negli ultimi anni - diretti a regolare alcuni aspetti della convivenza quali il dovere di contribuzione, le spese comuni, l’abitazione familiare.



Bibliografia:

- Famiglie e minori, di Vecchio G. (cur.) Chiappetta G. (cur.) edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 2013

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Quesiti legali-Contratti e bisogni della famiglia.
Convivenza ex coniuge ed assegno divorzile.
Affido condiviso e vacanze di Natale.
Gli effetti del matrimonio annullato
L’Adozione.
Scambio di messaggi romantici via Internet ed infedeltą coniugale.
La scomparsa del coniuge
Nessuna scadenza per l’assegno di divorzio.
Nonni e nipoti
Separazione dei coniugi simulata.
Patti preventivi di separazione e/o divorzio
Il cognome del figlio naturale
Vendita di beni mobili e comunione legale.
Assegno di divorzio e nuova convivenza.
E’ modificabile l’assegno di divorzio?
Nozze senza convivenza ed assegno di mantenimento.
Assegnazione della casa coniugale e comodato.
Assegno Nucleo Familiare e separazione.
Non č in colpa la moglie che non segue il marito.
Unioni di fatto e accordi di convivenza.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Casa familiare ed ICI.
Il ruolo del socio accomandante nelle s.a.s.
Il cancello condominiale.
Convivenza insopportabile e abbandono della casa coniugale
Nonni e nipoti
Adempimenti per l’editoria su Internet
Il direttore di giornali telematici
Quesiti legali-Ristrutturazione edilizia.
Fumare in treno non č un diritto!
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Quesiti legali-Circolazione stradale e "giubbetti catarifrangenti".
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Quesiti legali-Lavoro occasionale e collaborazione a progetto.
Chi deve redigere il regolamento condominiale?
Quesiti legali- spese di manutenzione tetto di proprietą esclusiva.
Infrazioni stradali ed autovelox.
Quesiti legali- Affidamento figli minori di genitori non coniugati.
Quesiti legali-Impianto di riscaldamento e locazione.
Quesiti legali- Caduta di calcinacci dal cornicione.
Quesiti legali-Pignorabilitą pensioni.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di lą del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e lą - Curiositą
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunitą e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione