“Oggi ho ricevuto la conferma che mi è stato concesso l’assegno ordinario
di invalidità INPS. La mia domanda: è cumulabile con una rendita Inail, che ho da un anno per le stesse invalidità?”
L’assegno ordinario spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità
fisica o mentale accertata dal medico legale dell’INPS, che determini una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Inoltre è necessaria
l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni (con almeno tre anni di contributi versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione).
Non è una prestazione definitiva: viene concessa per un periodo di tre anni
ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Diventa definitiva dopo il secondo rinnovo.
L’art. 1, comma 43, della Legge n. 355/95 dispone che le pensioni
di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortuni
sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, ma qualora l’importo dell’assegno sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l’eventuale
eccedenza.
Erminia Acri-Avvocato
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