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Caminetto e condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

31 gennaio 2007

Un condomino può installare un caminetto occupando il muro esterno dell'edificio?


L’installazione di un caminetto all’interno di un appartamento sito in un edificio condominiale richiede necessariamente il passaggio della canna fumaria con sbocco oltre il tetto dell’edificio. Quindi, se non si abita all’ultimo piano ed il condominio non dispone già di apposite canne fumarie interne, bisogna fare passare la canna fumaria sul muro esterno.

L’apposizione di una canna fumaria lungo il muro esterno condominiale comporta una modificazione di parti comuni, perciò occorre, innanzitutto, consultare il regolamento condominiale, se esistente, per vedere come è disciplinato l’uso delle parti comuni.

Inoltre, è necessario accertarsi che non ci siano vincoli, limitazioni, diritti di terzi che possano impedire l’installazione della canna fumaria. Ad esempio, la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini parapetti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini, e non è consentita l’installazione sul muro predetto di canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale da parte di altri condomini che hanno finestre o balconi nello stesso muro.

In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la costruzione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte del singolo condomino, e’ attività lecita rientrante nell’uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 del codice civile, e come tale non richiede il consenso degli altri condomini ed è consentita purchè:

a) non alteri la naturale destinazione della parte comune;

b) non impedisca l’uso ed il godimento della medesima parte comune agli altri comproprietari;

c) non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio;

d) non arrechi danno alle singole proprietà esclusive.

Erminia Acri-Avvocato

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