Il
condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati dalle cose comuni a terzi. Secondo
la giurisprudenza, più volte chiamata ad occuparsi di tali
problematiche, in applicazione dell’art.
2051 codice civile, secondo cui “Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”,
il condominio, quale ente di gestione delle parti di comuni, è il custode delle parti comuni dell’edificio.
Si
tratta della “responsabilità per danni da cose in custodia”, gravante sul soggetto che
ha la disponibilità giuridica e materiale della cosa, come
precisato dalla Cassazione
con la sentenza 18 dicembre 2009 n.26751, in cui si sottolinea, da
una parte, che il condominio è tenuto a rispondere
oggettivamente dei danni provocati dalle parti comuni dello stabile, dall’altra, che il danneggiato è
tenuto a provare: la sussistenza del rapporto di custodia, il danno
subito ed il nesso di causalità tra danno e cosa, ossia
l’oggettiva idoneità della cosa, in relazione alle condizioni
della stessa, a provocare il danno lamentato.
Nel
caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di
accoglimento la domanda del ricorrente che aveva subito danni cadendo
dalla motocicletta mentre percorreva una strada condominiale, a causa
di pietrisco e cemento presenti sulla sede stradale, non visibili e
non segnalati, stante l’avvenuta dimostrazione degli elementi prima
citati.
Peraltro,
il condominio non è responsabile sempre e comunque per danni
cagionati dalle cose in custodia, andando esente da responsabilità ove dimostri l’inidoneità,in concreto, della situazione a provocare il danno, o la colpa del
danneggiato, o altri fatti idonei ad interrompere il rapporto di
causalità tra le condizioni della cosa in custodia ed il
danno.
Tuttavia,
stante la molteplicità delle ipotesi di responsabilità
in cui è possibile incorrere, è sempre più frequente la scelta del condominio di tutelarsi
con un’assicurazione civile.
Erminia
Acri-Avvocato
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