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Quando l’autore di un’infrazione stradale non č identificato....
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

8 aprile 2007

Depennata la decurtazione dei punti per il proprietario del veicolo, proliferano le sanzioni per omessa comunicazione dei dati del conducente, ma , forse, spariranno anche queste.


Secondo le attuali norme del Codice della Strada, ad ogni patente rilasciata è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che vengono registrati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al punteggio iniziale vengono detratti i punti previsti a seconda delle infrazioni stradali commesse. Quando siano accertate contemporaneamente più violazioni che comportano la decurtazione di punteggio ma non la sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, vengono decurtati al massimo 15 punti.

I punti possono essere detratti solo quando sia stata pagata la sanzione, oppure quando sia trascorso il termine per proporre ricorso contro il verbale di violazione, oppure quando il ricorso proposto sia stato respinto.


La decurtazione dei punti era prevista, originariamente, anche nei casi in cui il conducente non fosse stato identificato, fino alla sentenza n.27/2005 della Corte Costituzionale, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 126 bis comma 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui dispone la detrazione dei punti, nel caso di mancata identificazione del conducente, nei confronti del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi all’organo accertatore i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.


Tuttavia, depennata la sanzione della decurtazione del punteggio a carico del proprietario renitente all’obbligo di informazione dei dati del conducente, lo stesso proprietario resta soggetto ad una sanzione pecuniaria stabilita, inizialmente, in una somma da Euro 370 a Euro 1.485, fino all’approvazione del Decreto Legge n.262/2006, convertito in legge n.286/2006 che ha ridotto la sanzione al pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1.036.


Ebbene, v’è la possibilità che anche anche questa sanzione sparisca: la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa che la prevede per contrasto con gli artt. 2, 24, 39 e 97 della Costituzione in considerazione del fatto che non è possibile esigere, soprattutto nel caso di uso promiscuo del veicolo, che il proprietario ricordi a chi abbia consegnato le chiavi del veicolo in un determinato giorno passato, e poi, anche ove lo ricordi, lo stesso potrebbe non essere in grado di dimostrare ciò che gli viene chiesto. Inoltre, si tratta di normativa che non è direttamente collegata alla violazione commessa dal conducente - in relazione alla quale il proprietario è comunque tenuto al pagamento della sanzione – ma è diretta solo a permettere alla pubblica amministrazione di applicare la sanzione della decurtazione dei punti nei confronti del conducente. In sostanza, il rischio della mancata individuazione del conducente che abbia violato il Codice della Strada, è trasferito dalla pubblica amministrazione sul proprietario del veicolo, che è tenuto ad accusare se stesso oppure altri, ma anche, nel secondo caso, a dimostrarne la colpevolezza.


In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, è opportuno verificare attentamente il singolo verbale di applicazione della sanzione in esame, per valutare comunque l’utilità di impugnarlo in considerazione del momento e del modo in cui sia stata accertata e contestata la violazione. Ad esempio, non è infrequente che sia sanzionato il proprietario del veicolo nonostante sia stato proposto ricorso contro il verbale di accertamento dell’infrazione stradale, mentre la sanzione per non avere fornito i dati del conducente dell´automezzo non può essere irrogata finchè il ricorso è pendente o se la sentenza non è ancora passata in giudicato.




Erminia Acri-Avvocato

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