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Multa e rimozione dell’auto illegittime.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

28 marzo 2011



Risarcibile il danno da stress?



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6712 depositata il 23 marzo 2011, ha confermato l’annullamento di una multa per sosta dell’autovettura sulle strisce pedonali accertata da un ausiliario del traffico nei confronti di una donna, incinta all’epoca dei fatti.


Nel caso specifico, il Giudice di Pace di Palermo, adito dalla donna interessata, aveva accolto il ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione per una serie di motivi, in particolare perchè il verbale non recava i “precisi motivi” dell’omissione della contestazione immediata dell’infrazione (giustificata con il solo riferimento all’assenza del trasgressore); perchè l’ausiliario del traffico verbalizzante era privo di delega ad eseguire l’accertamento della violazione di cui trattasi; perchè il verbale non era stato notificato in originale o copia autentica. Inoltre, aveva riconosciuto alla ricorrente, incinta all’epoca, il rimborso delle spese per lo svincolo dell’autovettura ed il pagamento di €200,00, a carico del Comune di Palermo e dell’Amat s.p.a. (Azienda speciale per la mobilità) “a causa dello stress subito” nella ricerca del veicolo illegittimamente rimosso.


La Suprema Corte, nel respingere il ricorso per cassazione proposto dall’AMAT s.p.a, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, ribadendo il difetto di delega del verbalizzante ad eseguire l’accertamento della violazione contestata per essere, l’ausiliare, "delegato dal sindaco solo per l’accertamento delle violazioni relative all’uso delle schede parcheggio relative alle strisce blu", e non per l’accertamento di infrazioni diverse, come la sosta sulle strisce pedonali. L’ausiliario, essendo privo di delega, non era neppure legittimato a disporre la rimozione del veicolo.


Altresì, sulla sussistenza, in concreto, di uno stress patito in conseguenza dalla rimozione e della ricerca dell’autovettura, nella citata sentenza n.6712/2011, si rileva che "l’affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi del tutto ingiustificata, e in quanto tale censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione, alla luce della comune esperienza".




Erminia Acri-Avvocato

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