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Infermità dipendente da causa di servizio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

26 marzo 2009



Condizioni e termini per il riconoscimento.



Il nostro ordinamento prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione, civili e militari, che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti dal servizio prestato, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, infermità, lesioni e delle conseguenti menomazioni dell’integrità psico-fisica.


Presupposti per l’individuazione della dipendenza dal servizio sono:

  • la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego;

  • l’accertamento di una malattia, infermità o lesione collegata alla prestazione di lavoro relativa allo svolgimento del rapporto di servizio;

  • il rapporto causale (o concausale) tra l’infermità ed il servizio.


Per far accertare la dipendenza da causa di servizio, l’interessato deve presentare richiesta scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui lo stesso ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti del fatto. Nella domanda devono essere specificati la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che l’hanno determinata, le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio, e devono essere allegati documenti idonei a dimostrare la dipendenza dal servizio della patologia.

Il termine di decadenza, previsto in sei mesi, per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, si ritiene decorrente non dal momento del semplice verificarsi di un evento, i cui danni possono manifestarsi in futuro, o dalla conoscenza di una malattia o lesione, ma dal momento dell’esatta percezione, da parte dell’interessato, della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio, come precisato dalla giurisprudenza in più occasioni (v. sentenza TAR del Lazio, Sez. III bis, n. 32 dell’8 gennaio 2007).


I periodi di assenza per infortunio e malattia dovuti a fatti di servizio sono disciplinati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto.


I principali benefici derivanti dal riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio sono:

  • l’equo indennizzo, che è una prestazione una tantum corrisposta su domanda dell’interessato, da presentare contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio;

  • la maggiorazione dell’anzianità di servizio di cui all’articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, che riconosce agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A di cui al DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, su domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni;

  • la pensione privilegiata, che spetta al dipendente se dall’infermità contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta e permanente. Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio. E’ stabilito in 5 anni dalla data di cessazione dal servizio il termine di decadenza per l’inoltro della relativa domanda, ma se si tratta di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, a seguito della sentenza n.323/2008 della Corte Costituzionale, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte – ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato – decorre dalla manifestazione della malattia stessa.




Erminia Acri-Avvocato

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