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Assegno Nucleo Familiare e separazione.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 luglio 2018



A chi spetta, se i coniugi sono separati, con figli minori?



L’assegno per il nucleo familiare (ANF), ai sensi del decreto legge n.69/1988, convertito in legge n.153/88, compete al lavoratore dipendente, a tempo determinato e indeterminato, o al pensionato o a chi sia iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi, quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superino i limiti stabiliti anno per anno dalla legge, in rapporto al numero dei componenti il nucleo stesso.


Per nucleo familiare” s’intende quello composto dai coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati.


Più precisamente, fanno parte del nucleo familiare: il richiedente l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli minorenni o maggiorenni inabili non coniugati; i nipoti minorenni viventi a carico di ascendente diretto; i fratelli, le sorelle e i nipoti, minori o inabili, ove siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione di reversibilità e non siano coniugati. Queste persone concorrono a formare il nucleo anche se non sono conviventi con il richiedente - ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti, che devono essere conviventi col richiedente.


Sono esclusi
dal nucleo familiare: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che abbia abbandonato la famiglia; i figli ed equiparati qualora siano coniugati; i figli naturali non conviventi con il richiedente, ma con l’altro genitore dal quale sono stati riconosciuti; i figli affidati all’altro coniuge.


Nel caso di separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso dei figli, se entrambi i coniugi hanno diritto a percepire l’assegno, quest’ultimo sarà corrisposto al coniuge individuato in base ad un accordo tra le parti, oppure, in difetto di accordo, al coniuge con il quale i figli risultino conviventi in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 903/1977. Se, invece, i figli sono affidati ad uno solo dei genitori, sarà il genitore affidatario il solo titolare del diritto all’ANF.


Con riguardo alle ipotesi di genitori separati, dei quali uno solo sia titolare della prestazione assistenziale, il diritto alla corresponsione dell’assegno spetta al coniuge cui i figli sono affidati, anche se titolare del diritto alla prestazione familiare è l’altro coniuge. Pertanto, in tali casi, il coniuge, pur non essendo lavoratore dipendente o pensionato e, quindi, non avendo diritto ad un trattamento di famiglia, può chiedere l’assegno per il nucleo familiare, con apposita domanda, direttamente al datore di lavoro del coniuge separato (art.1, comma 559, legge n.311/04).





Erminia Acri-Avvocato

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