L’assegno
per il nucleo familiare (ANF),
ai sensi del decreto legge n.69/1988, convertito in legge n.153/88,
compete al lavoratore dipendente,
a tempo determinato e indeterminato, o al pensionato o a
chi sia iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi,
quando i redditi
complessivi del nucleo familiare non superino i limiti stabiliti
anno per anno dalla
legge, in rapporto al numero
dei componenti il nucleo stesso.
Per
“nucleo
familiare”
s’intende quello composto dai coniugi, con esclusione di quello
legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati.
Più
precisamente, fanno parte del
nucleo familiare: il
richiedente l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato; i figli minorenni o maggiorenni inabili non coniugati; i nipoti minorenni viventi a carico di ascendente diretto; i fratelli, le sorelle e i nipoti, minori o inabili, ove
siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla
pensione di reversibilità e non siano coniugati. Queste
persone concorrono a formare il nucleo anche se non sono conviventi
con il richiedente - ad eccezione dei figli naturali, legalmente
riconosciuti, che devono essere conviventi col richiedente.
Sono
esclusi
dal nucleo familiare: il
coniuge legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che abbia
abbandonato la famiglia; i figli ed equiparati qualora siano
coniugati; i figli naturali non conviventi con il richiedente, ma con
l’altro genitore dal quale sono stati riconosciuti; i figli affidati
all’altro coniuge.
Nel
caso di separazione personale dei coniugi con
affidamento condiviso dei figli, se entrambi i coniugi hanno
diritto a percepire l’assegno,
quest’ultimo sarà corrisposto al coniuge individuato
in base ad un accordo tra le parti,
oppure, in difetto di accordo, al coniuge con il quale i
figli risultino conviventi in
base a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 903/1977.
Se, invece, i figli sono affidati ad uno solo dei
genitori, sarà il genitore affidatario il solo
titolare del diritto all’ANF.
Con
riguardo alle ipotesi di genitori separati, dei quali uno
solo sia titolare della prestazione assistenziale, il diritto alla
corresponsione dell’assegno spetta al coniuge cui i figli sono
affidati, anche se titolare
del diritto alla prestazione familiare è l’altro coniuge.
Pertanto, in tali casi, il coniuge, pur non
essendo
lavoratore dipendente o pensionato
e, quindi, non avendo diritto ad un trattamento di famiglia,
può
chiedere l’assegno per il nucleo familiare, con apposita
domanda, direttamente al datore di lavoro del coniuge separato
(art.1, comma 559, legge n.311/04).
Erminia
Acri-Avvocato
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