“Gentilissima
Avvocato Acri, ho letto il suo articolo in lastradaweb.it e
vorrei porre alla sua cortese attenzione il seguente questito:
sono
un dipendente pubblico e la mia ex moglie, da cui sono separato con
sentenza del Giudice, è anch’essa dipendente pubblico. Il
nostro unico figlio è stato affidato in modo condiviso ad
entrambi i genitori. La mia ex avanza istanza e percepisce gli
assegni per il nucleo familiare. Vorrei sapere se il 50% dell’importo
di tale assegno spetta allo scrivente e pertanto posso avanzare
apposita richiesta all’ex moglie. Distinti Saluti.”
In
caso di separazione legale e divorzio, a seguito della legge
n.54/2006, l’affidamento dei figli, in via prioritaria, è
attribuito ad entrambi i genitori (il cosiddetto affido condiviso).
Ai
fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo
familiare, se i figli restano affidati ad entrambi i genitori, tutti
e due possono richiedere la prestazione, mentre se i figli sono
affidati ad un solo genitore, solo quest’ultimo ha diritto alla
prestazione.
Qualora
sia disposto l’affidamento ad entrambi i genitori, però,
possono sorgere conflitti circa l’individuazione di chi dei due possa
percepire gli assegni. In tale ipotesi – come quella
prospettata- se c’è accordo tra le parti, la richiesta
dell’assegno viene effettuata da uno dei due, altrimenti,
mancando l’accordo, a percepire la prestazione familiare sarà
il genitore con il quale il figlio risulta convivente ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 903/1977.
Erminia
Acri-Avvocato
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