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Prestazioni economiche invalidi civili.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

18 giugno 2010



Le principali novità dopo la Manovra 2010.



La legge italiana prevede alcune provvidenze economiche a favore di coloro che a causa di una minorazione congenita o acquisita non riescano a svolgere un lavoro, o abbiano difficoltà, per disturbi di natura fisica o mentale, a farlo. Le prestazioni previste variano principalmente in funzione del grado e della tipologia di minorazione.


In particolare, è definito invalido civile chi sia affetto da infermità invalidanti non piu’ migliorabili, che determinano una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa intesa genericamente e abbia un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni.


Anche soggetti infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni affetti da infermità invalidanti possono essere riconosciuti invalidi, cosi’ come i soggetti ciechi e sordomuti. Ai fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento si considerano invalidi i soggetti minori o di età superiore ai 65 anni che abbiano difficolta’ persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. E’ prevista l’indennità di frequenza a favore degli invalidi minorenni che abbiano ottenuto il riconoscimento di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore", a condizione che frequentino un centro di riabilitazione, centri di formazione professionale, centri occupazionali o scuole di ogni grado e ordine, e non dispongano e di un reddito annuo personale superiore a determinati limiti.


Le provvidenze economiche sono le seguenti:


  • Pensione di inabilità. Viene erogata in 13 mensilità. L’importo varia annualmente e richiede: età compresa tra i 18 e i 65 anni; inabilità lavorativa totale e permanente del 100% (invalidità totale); non superameno del limite di reddito stabilito annualmente dalla legge.

  • Assegno mensile di assistenza. Viene erogato in 13 mensilità. L’importo varia annualmente ed i requisiti richiesti sono: età compresa tra i 18 e i 65 anni; non svolgere attività lavorativa; non superare il limite di reddito stabilito annualmente dalla legge; invalidità parziale, individuata in misura non inferiore al 74%, elevata all’85% a decorrere dal 1° giugno 2010 (solo per le nuove domande, per le domande presentate prima del 1° giugno 2010 e non ancora definite, continuerà ad applicarsi la percentuale del 74%), a seguito della Manovra Finanziaria Correttiva approvata il 25 maggio scorso.

  • Indennità di accompagnamento. Viene erogata in 12 mensilità. L’importo varia annualmente.
    Spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che necessitano di assistenza continua e nei cui confronti la competente commissione sanitaria abbia accertato l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita.

    La Manovra citata, contenuta nel Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125) intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", non è intervenuta sull’invalidità civile solo per il futuro, elevando, per i nuovi trattamenti, la percentuale di invalidità necessaria dal 74 all’85 per cento, ma anche per le prestazioni in corso di erogazione prevedendo verifiche sui trattamenti di invalidità, con un piano straordinario, ed ulteriori iniziative per contrastare il fenomeno dei falsi invalidi.

    In particolare, il Decreto estende alcune norme già vigenti in materia di false attestazioni o certificazioni nei confronti dei medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap da cui derivi il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, prevedendo che, ove quelle prestazioni economiche vengano revocate per “insussistenza dei prescritti requisiti sanitari”, il medico possa essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro, oltre a dover risarcire all’Amministrazione il danno patrimoniale, pari a quanto corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché il danno all’immagine.

Inoltre, l’INPS potrà rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione, entro un periodo di dieci anni dall’originario provvedimento errato, salvo i casi di dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, in cui non c’è limite di tempo per la revisione.


Si tratta di misure molto criticate perchè dirette a colpire persone escluse dal mondo del lavoro e, comunque, con redditi molto bassi, con un’incidenza piuttosto limitata sul risparmio pubblico annuo. Pertanto, si resta in attesa di eventuali variazioni che potrebbero verificarsi nel corso dell’iter di approvazione del decreto legge n.78/2010.




Erminia Acri-Avvocato

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