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Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

16 settembre 2017


I chiarimenti in una recente sentenza della Corte di Cassazione.



L’attuale Codice della Strada (art. 7, comma 9) prevede la facoltà, per i comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del patrimonio artistico e ambientale. In tali casi, però, sono previste deroghe alle limitazioni o divieti, validi per la generalità dei veicoli, in favore delle persone con capacità di de­ambulazione limitata o impedita, in possesso dello speciale “contrassegno”.

 

In particolare, gli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., del d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, prevedono che alle persone munite del contrassegno invalidi, è con­sentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. E’ necessario che il veicolo sia a disposizione - e non necessariamente di proprietà - del titolare del contrassegno.

 

Il contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo, è valido per tutto il territorio nazionale e non può essere utilizzato, nel caso in cui il suo titolare (persona invalida), non sia presente sul veicolo.

 

Come precisato dalla Suprema Corte già nella sentenza n.719/2008, il permesso invalidi consente al titolare di circolare sulle ZTL di tutto il territorio nazionale, alle condizioni di cui al d.p.r. n.610/96 sopra citato, con qualsiasi veicolo “con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che lo stesso faccia riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto si trovi a viaggiare, e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone a traffico delimitato nei centri abitati”.

 

Tuttavia, non di rado, si ricevono contestazioni per il transito in zona a traffico limitato con vetture adibite al trasporto di invalidi, soprattutto quando non si è provveduto alla comunicazione del numero di targa agli uffici competenti (come frequentemente previsto da delibere comunali). E non sempre si riesce ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori.

 

Su questa fattispecie è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione (sentenza 19 giugno – 14 settembre 2017, n. 21320) precisando che “ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità” ed escludendo che l’omessa comunicazione del transito entro le 48 ore successive, posto a carico del possessore del contrassegno speciale, possa inficiare la legittimità dell’accesso alla zona dell’utente dotato di contrassegno disabili. “L’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale…..serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996. Il fatto che tale obbligo operi ex post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalità di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente, avrebbe senso solo se imposto ex ante, in modo da poter permettere all’Ente Comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel caso di specie, ex post sembra chiaro che esso risponda all’esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso”.

 

Erminia Acri-Avvocato


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