L’attuale
Codice della Strada (art. 7, comma 9) prevede la facoltà, per
i comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione
dell’inquinamento e di tutela del patrimonio artistico e ambientale.
In tali casi, però, sono previste deroghe alle limitazioni o
divieti, validi per la generalità dei veicoli, in favore delle
persone con capacità di deambulazione limitata o
impedita, in possesso dello speciale “contrassegno”.
In
particolare, gli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., del d.p.r. 16
settembre 1996, n. 610, prevedono che alle persone munite del
contrassegno invalidi, è consentita la circolazione e la
sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico
limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato
l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento
di servizi di trasporto di pubblica utilità. E’
necessario che il veicolo sia a disposizione - e non necessariamente
di proprietà - del titolare del contrassegno.
Il
contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del
veicolo, è valido per tutto il territorio nazionale e non può
essere utilizzato, nel caso in cui il suo titolare (persona
invalida), non sia presente sul veicolo.
Come
precisato dalla Suprema Corte già nella sentenza n.719/2008,
il permesso invalidi consente al titolare di circolare sulle ZTL di
tutto il territorio nazionale, alle condizioni di cui al d.p.r.
n.610/96 sopra citato, con qualsiasi veicolo “con il solo
onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale
dello stesso al suo servizio, senza necessità che lo stesso
faccia riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto si
trovi a viaggiare, e nessuna deroga alla previsione normativa risulta
stabilita relativamente alle zone a traffico delimitato nei centri
abitati”.
Tuttavia,
non di rado, si ricevono contestazioni per il transito in zona a
traffico limitato con vetture adibite al trasporto di invalidi,
soprattutto quando non si è provveduto alla comunicazione del
numero di targa agli uffici competenti (come frequentemente previsto
da delibere comunali). E non sempre si riesce ad ottenere
l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori.
Su
questa fattispecie è intervenuta recentemente la Corte di
Cassazione (sentenza 19 giugno – 14 settembre 2017, n. 21320)
precisando che “ai possessori del contrassegno speciale per
disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone
a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane"
qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola
categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto
di pubblica utilità” ed escludendo che
l’omessa comunicazione del transito entro le 48 ore successive,
posto a carico del possessore del contrassegno speciale, possa
inficiare la legittimità dell’accesso alla zona
dell’utente dotato di contrassegno disabili. “L’obbligo
di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a
carico del possessore del contrassegno speciale…..serve ad
evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso
ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996. Il fatto che tale obbligo operi ex
post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in
questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalità
di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente, avrebbe senso solo
se imposto ex ante, in modo da poter permettere all’Ente
Comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a
traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel
caso di specie, ex post sembra chiaro che esso risponda all’esigenza
di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli
amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti
legittimati all’accesso”.
Erminia
Acri-Avvocato
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