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Circolazione a targhe alterne.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

13 luglio 2009



Niente multa all'automobilista fuori sede se manca adeguata informazione.



E’ sempre più frequente, nei grandi centri urbani, l’adozione di provvedimenti che stabiliscono la circolazione a targhe alterne, allo scopo di prevenire l’inquinamento atmosferico, e non è raro che incorra ’incolpevolmente’ nella violazione del divieto l’automobilista fuori sede, che può non essere messo nelle condizioni di conoscere delle misure di limitazione del traffico, in mancanza di adeguata informazione e di sufficiente segnaletica.


La necessità della sufficiente segnaletica, in casi simili, è stata precisata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15769/2009, in accoglimento del ricorso di una donna contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva dato torto alla stessa per non aver rispettato a Roma la disposizione delle targhe alterne, stante l’informazione agli utenti della strada della limitazione mediante i mass media.


La motivazione adottata dal Giudice di Pace non è stata ritenuta idonea dalla Corte perchè la ricorrente aveva dimostrato di essere residente in altra città e, perciò, presumibilmente ignara dei divieti alla circolazione adottati nella città di Roma, trattandosi di disposizioni da reputarsi eccezionali rispetto alla normativa generale del codice della strada, la cui conoscenza è obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade, mentre il Comune di Roma non aveva dimostrato di aver adottato tutte le possibili ed esaustive misure di informazione affinché qualunque utente di tali strade, qualsiasi ne fosse la provenienza, potesse conoscere la disposizione limitativa.


Nel caso esaminato il Comune avrebbe dovuto dimostrare che l’informazione avesse raggiunto gli utenti di più città ed avrebbe dovuto provvedere a mettere cartelli stradali ben visibili su tutte le vie d’accesso alla città. Mancando tale prova, la contravvenzione è stata ritenuta annullabile.



Erminia Acri-Avvocato

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