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Indennitą di accompagnamento e trattamento chemioterapico.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

1 settembre 2016



I limiti fissati dalla Cassazione.



    L’indennità di accompagnamento è una prestazione introdotta dalla Legge n.18/1980 in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche, indipendentemente dall’età e dal reddito, alle seguenti condizioni:

  • riconoscimento di un’invalidità totale ed impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;

  • non essere ricoverato gratuitamente;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, cittadino comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza o cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di almeno 1 anno di cui all’articolo 1 del T. U. Immigrazione.

    L’importo dell’indennità, pari a 512,34 euro mensili per l’anno 2016, è erogato dall’INPS per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell’Interno.

    In ordine a tale provvidenza, in più occasioni, è intervenuta per delinearne l’ambito di operatività la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 25569/2008, in relazione alla richiesta di indennità di accompagnamento avanzata da una persona affetta da carcinoma e sottoposta a trattamento chemioterapico, ha ribadito che l’indennità di accompagnamento spetta a coloro che siano stati riconosciuti inabili totali e che, inoltre, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza continua, sicchè il problema del trattamento chemioterapico “non può essere risolto in astratto, con l’affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall’articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

    La stessa, in virtù di tale principio, nel caso esaminato non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta della provvidenza perchè il consulente tecnico d’ufficio, pur avendo reputato il trattamento gravemente invalidante, non aveva “accertato alcun preciso e concreto elemento idoneo ad evidenziare una totale e continua impossibilità di deambulare o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita anche durante il periodo di trattamento chemioterapico, al di fuori di un sin troppo generico riferimento alle gravi condizioni cliniche” dell’interessata.

    Nella medesima sentenza la Corte,altresì, ha affermato che è da ritenere spettante l’indennità di accompagnamento anche a favore di chi sia ricoverato in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria dell’articolo 1, comma 3, Legge n.18/1980, a condizione che si provi che le prestazioni fornite dall’ospedale non soddisfano tutte le forme di assistenza di cui il paziente ha bisogno quotidianamente.



Erminia Acri-Avvocato

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