essere
cittadino italiano residente in Italia, cittadino comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza o cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di almeno 1 anno di cui all’articolo 1 del T. U. Immigrazione.
L’importo
dell’indennità,
pari a 512,34
euro
mensili per l’anno 2016,
è
erogato dall’INPS per 12 mensilità e viene aggiornato
ogni anno dal Ministero dell’Interno.
In
ordine a tale provvidenza, in più occasioni, è
intervenuta per delinearne l’ambito di operatività la Corte
di Cassazione, che, con la sentenza n. 25569/2008, in
relazione alla richiesta di indennità di accompagnamento
avanzata da una persona affetta da carcinoma e sottoposta a
trattamento chemioterapico, ha ribadito che l’indennità di
accompagnamento spetta a coloro che siano stati riconosciuti inabili
totali e che, inoltre, si trovino nell’impossibilità di
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano
bisogno di un’assistenza continua, sicchè il problema del
trattamento chemioterapico “non può essere risolto
in astratto, con l’affermazione che esso comporti sempre e di per
sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di
accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché
si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti
dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il
tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall’articolo 1
legge 11 febbraio 1980, n. 18”.
La
stessa, in virtù di tale principio, nel caso esaminato non ha
ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta della provvidenza
perchè il consulente tecnico d’ufficio, pur avendo reputato
il trattamento gravemente invalidante, non aveva “accertato
alcun preciso e concreto elemento idoneo ad evidenziare una totale e
continua impossibilità di deambulare o di attendere
autonomamente agli atti quotidiani della vita anche durante il
periodo di trattamento chemioterapico, al di fuori di un sin troppo
generico riferimento alle gravi condizioni cliniche”
dell’interessata.