Per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli
appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate ed altre
categorie indicate nel d.P.R. 1092/1973, era previsto il
riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità
o di lesioni
fisiche contratte
a causa del servizio prestato, con diritto ad alcuni benefici,
in particolare:
l’equo indennizzo, il diritto
alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa
delle infermità riconosciute; la pensione privilegiata (in
caso di collocamento a riposo per inidoneità assoluta e
permanente al servizio).
Si
tratta di istituti tipici del rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione, eliminati dalla finanziaria Monti,
con una disposizione che sembra essere passata inosservata.
L’art.6
(Equo indennizzo e pensioni privilegiate) del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22
dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti
pubblici....», così recita:
<<1.
Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli
istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermita’
da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa
di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione
privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente
comma non si applica nei confronti del personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche’ ai procedimenti per i
quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti
instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta
data.>>
Ciò
significa che, salvi i procedimenti in corso e salvi i diritti dei
lavoratori per i quali, al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore
del decreto Monti, non siano ancora scaduti i termini per la
presentazione della domanda, l’applicazione della causa di
servizio e degli istituti ad essa collegati è prevista solo
per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico, con esclusione, tra le tante categorie di
lavoratori del settore pubblico, anche della polizia locale che viene
a trovarsi in un’evidente situazione di disparità di
trattamento con i poliziotti, carabinieri o finanzieri.
Neppure
può sostenersi che comunque esiste l’Inail, perchè,
a parte la differenza di tutela, non tutti i lavoratori pubblici sono
soggetti assicurati INAIL. Nella scuola, ad esempio, sono protetti da
assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro solo gli
insegnanti che attendono ad esperienze tecnico - scientifiche o
esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro o
utilizzino macchine elettriche o informatiche.
Nonostante
la scarsa pubblicità di una disposizione così iniqua,
diverse organizzazioni
hanno manifestato l’intento di mobilitarsi, presso le competenti sedi
giudiziarie e le forze politiche, a
tutela dei diritti degli operatori dei comparti interessati.
Erminia
Acri-Avvocato
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