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Multe non pagate e cartelle esattoriali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

2 febbraio 2009



Nulla la cartella se manca la notifica del verbale dell'infrazione.



Sono sempre più numerosi i casi di automobilisti che si vedono recapitare, anche a distanza di anni, da parte dei concessionari del servizio riscossione tributi, cartelle esattoriali per mancato pagamento di sanzioni per infrazioni stradali, con successivo invio dell’ultimo avviso prima della riscossione coattiva.


Secondo la normativa vigente, il verbale relativo alle contravvenzioni stradali può essere consegnato direttamente al trasgressore dagli agenti accertatori al momento della contravvenzione (contestazione immediata) oppure essere notificato in un momento successivo, nel caso in cui l’infrazione sia stata rilevata senza la presenza materiale del conducente o gli agenti erano nell’impossibilità di fermarlo, nonché negli altri casi in cui il codice della strada prevede che non è necessaria la contestazione immediata. Quando la violazione non è immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dall’accertamento. L’automobilista ha 60 giorni di tempo dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso al prefetto o, in alternativa, al giudice di pace del luogo della commessa violazione.


Pertanto, al di là dell’esame di altri motivi di contestazione, quando si riceve una cartella esattoriale per somme che si assumono dovute a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada, innanzitutto occorre verificare che la violazione sia stata contestata contestualmente o il verbale sia stato correttamente notificato. In tale ultima ipotesi, è necessario verificare se presso l’ente che ha accertato l’infrazione esista prova dell’avvenuta notifica del verbale presso la propria residenza. Infatti, l’ente, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, deve fornire i chiarimenti richiesti in ordine al tempo ed al luogo in cui la contravvenzione è stata rilevata e mostrare le prove dell’avvenuta notifica, nei modi e termini di legge.


Se manca la prova che si è proceduto alla contestazione o alla notificazione dell’infrazione tempestivamente, secondo quanto affermato in diverse sentenze dei Giudici di Pace, la successiva cartella esattoriale è nulla. Infatti, quest’ultima attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e perciò presuppone la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio: verbale di accertamento con contestazione contestuale o regolare notificazione differita. Conseguentemente, la cartella di pagamento non è titolo valido per la riscossione delle somme per inesistenza dell’atto presupposto, costituito da una sanzione amministrativa contestata o notificata nei termini di legge, e deve ritenersi estinto l’obbligo di pagamento della sanzione collegata all’infrazione.



Erminia Acri-Avvocato

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