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Videosorveglianza nei condomini.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

11 luglio 2007

Telecamere di sicurezza e privacy.



Da qualche anno si riscontra una sempre maggiore utilizzazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, ed un frequente ricorso al Garante per la Privacy per presunte violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali determinate dall’impiego di tali sistemi, che registrano, in particolare, la voce e l’immagine.

In attesa di una specifica legislazione, il Garante, con più interventi – in particolare il Provvedimento generale datato 29 novembre 2000 ed il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 - ha fornito le regole cui deve attenersi chi intende svolgere attività di videosorveglianza: il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti; l’esatta determinazione delle finalità perseguite, di cui deve essere verificata la liceità in base alle norme vigenti; la correttezza del trattamento dei dati in relazione agli scopi, con obbligo di comunicazione al Garante nei casi in cui la legge lo prevede; i principi di pertinenza e di non eccedenza, che richiedono la collocazione delle telecamere e la fissazione delle modalità di ripresa in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando – ove non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti; l’informazione della presenza delle telecamere con opportuni cartelli, ben visibili. Inoltre, il titolare del trattamento deve indicare il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere il loro mantenimento solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia; devono essere designati per iscritto i soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati, avendo cura che essi soltanto abbiano accesso agli impianti ed alla visione delle registrazioni, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia; sono vietati la comunicazione e la diffusione a terzi dei dati raccolti per determinati fini per scopi diversi o ulteriori (ad esempio, pubblicità).

Numerosi quesiti sono stati posti all’attenzione dell’Autorità sulla protezione dei dati personali in ambito condominiale, sia da parte degli interessati sia da parte di amministratori di condominio.

In ordine all’uso di sistemi di videosorveglianza nei condomìni, il Garante ha avuto modo di precisare, col citato provvedimento del 29 aprile 2004, che i videocitofoni possono essere impiegati per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati e che la loro installazione, se non è effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, deve essere resa nota attraverso un’informativa facilmente rilevabile. L’utilizzazione di sistemi di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini o da un condominio, è consentita soltanto per ragioni di sicurezza, oppure quando vi siano reali motivi per temere pericoli per i quali altre misure di sicurezza - ad esempio sistemi d’allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici-, sarebbero insufficienti e quindi diventa necessario l’impiego di una telecamera.

Diverso è, invece, il caso di installazione di strumenti di videosorveglianza effettuata per controllare l’accesso alla propria abitazione ed agli altri spazi di proprio esclusivo uso (es. posto auto). Ebbene, come precisato dal Garante, gli impianti finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale non rientrano nell’ambito di applicazione della legge sulla riservatezza, purchè le riprese siano limitate al solo spazio antistante gli accessi agli spazi di propria esclusiva pertinenza, senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale) o antistanti l’abitazione di altri condomini.



Erminia Acri-Avvocato

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