“Sono
subagente di un’assicurazione e, da oltre un anno, lotto col
proprietario del locale dove ha sede il mio ufficio, perchè
non ha risolto tanti problemi che non rendono sicuro l’immobile –
ne ho la certezza per averlo fatto esaminare-. Lui è convinto
di non dover darsi da fare perchè io, quando abbiamo
sottoscritto il contratto di affitto, ero a conoscenza dei problemi
dell’appartamento. Vorrei lasciare subito il locale: posso farlo
senza dover pagare i successivi canoni fino alla scadenza del
contratto?”.
Il
recesso anticipato per motivi già esistenti al momento della
sottoscrizione del contratto, conosciuti o conoscibili
dall’inquilino, è escluso solo se si tratta di requisiti
dell’immobile di cui le parti possono disporre, ma non se si tratta
di caratteristiche imposte da norme inderogabili di legge, come
quelle sulla sicurezza degli edifici.
In
casi del genere, come affermato dalla Cassazione nella sentenza
n.22886/07, il conduttore può chiedere la risoluzione del
contratto per vizi della cosa che mettono in pericolo la salute,
anche se li conosceva, ai sensi dell’art.1580 codice civile, senza
dover pagare, quindi, i canoni di locazione successivi fino alla
scadenza del contratto.
Erminia
Acri-Avvocato
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