HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Soppressione dell’antenna condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 agosto 2012



Consentita con delibera approvata a maggioranza, secondo la Cassazione.



L’antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi, destinata a servire tutte o più unità immobiliari di proprietà esclusiva, rientra tra le cose comuni, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, che vi include, tra le altre cose, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune.

Tuttavia, pur rientrando tra le ’cose comuni’, l’antenna "non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale", come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.144/2012, pertanto, l’assemblea condominiale, con deliberazione a maggioranza, può decidere sia di attuare sia di sopprimere tale servizio comune.

Come precisato nella citata sentenza, che menziona altre precedenti pronunce nello stesso senso, spetta all’assemblea condominiale disciplinare beni e servizi comuni, per una migliore e più razionale utilizzazione "anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. L’assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07)".

Nel caso specifico si è ritenuto di escludere che la delibera di soppressione del servizio relativo all’antenna centralizzata fosse contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, non essendosi ravvisato impedimento al godimento individuale di un bene comune.

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Conto corrente del condominio.
Il cancello condominiale.
Danno cagionato da animali
Azioni giudiziarie condominio.
Grane condominiali - Responsabilità penale dell’amministratore
Condominio: riparto spese straordinarie e ricorso al decreto ingiuntivo.
Furto in casa favorito da impalcature e ponteggi.
Infiltrazioni e allagamenti in condominio
Addobbi natalizi e condominio.
Elementi strutturali dell’edificio condominiale.
Servizi condominiali.
Detenzione animali in condominio.
Spese per compensi dell’amministratore condominiale.
Chi deve redigere il regolamento condominiale?
Causa di risarcimento danni contro il condominio.
Manutenzione delle “terrazze a livello” di uso esclusivo.
Modifica delle tabelle millesimali.
Libertà di "parabolica" in condominio
Videosorveglianza nei condomini.
Crollo dell’edificio e responsabilità dell’amministratore
DELLO STESSO AUTORE
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Quesiti legali-Riparazioni ordinarie o straordinarie?
Incidente stradale e risarcimento del danno.
Assegno di divorzio e nuova convivenza.
Quesiti legali- Ipoteca immobiliare per crediti di natura tributaria.
Limiti alla ripetizione di trattamenti pensionistici INPS.
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Quesiti legali-Assunzione badante.
Contestazione immediata delle violazioni del codice della strada.
Parti dell’edificio di proprietà comune.
Quesiti legali-Il proprietario ha il diritto di far visitare l’immobile locato?
Questiti legali- Come tutelarsi nell’acquisto di un immobile....
Violazione del regolamento condominiale.
Ricorso contro le contravvenzioni stradali "a mezzo posta".
Condominio: riparto spese straordinarie e ricorso al decreto ingiuntivo.
Multe legittime anche se notificate senza firma autografa dell’agente?
Poteri dell’amministratore condominiale.
Quesiti legali- Investimento del pedone sulle “strisce pedonali”.
Quesiti legali-Assegni familiari per i figli e affidamento condiviso.
Quesiti legali-Immobili e pignoramenti di Equitalia.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione