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Detenzione di animali negli edifici condominiali
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

18 maggio 2001

Qualche indicazione per contemperare il diritto di tenere un animale in casa con il dovere di non disturbare i vicini.

Chi tiene animali nella propria abitazione sita in un condominio, frequentemente, riceve manifestazioni di risentimento da parte dei vicini di casa per motivi di igiene, per disturbo della tranquillità o per altro.

In realtà, tenere un animale nel proprio appartamento rientra tra i poteri del condomino sulla sua proprietà esclusiva.

Tuttavia, occorre tenere presente che il regolamento condominiale può imporre il divieto di tenere animali nelle singole unità immobiliari. Siffatto divieto, però, come la giurisprudenza ha affermato (v. sentenza Corte Cass. n.12028/1993), deve essere contenuto in un regolamento di tipo contrattuale, cioè approvato da tutti i condomini, altrimenti non è efficace, è nullo.

Pertanto, salvo che nei condomini ove vi sia un espresso divieto posto dal regolamento contrattuale, la detenzione di animali è legittima, ma non esonera chi li possiede dall’adottare tutti gli accorgimenti necessari per non recare disturbo agli altri condomini, in particolare sotto il profilo della quiete e dell’igiene.

Peraltro, se gli animali recano grave disturbo ai vicini, questi ultimi possono denunciare il proprietario dell’animale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ai sensi dell’art.659 codice penale, ma deve ricorrere un effettivo pregiudizio alla tranquillità pubblica (v. sentenza n.1394/2000 con cui la Corte di Cassazione ha affermato che l’abbaiare del cane non costituisce disturbo della quiete pubblica se disturba solo ‘i vicini di casa’ e ‘non una potenziale pluralità di persone’). Altresì, possono chiedere al giudice civile un provvedimento d’urgenza che disponga l’allontanamento dell’animale quando lo stesso costituisca un serio pericolo per la salute pubblica.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, nei rapporti tra condomini trova applicazione l’art.844 del codice civile in materia di immissioni, per cui i condomini che si reputano disturbati dalla presenza di animali possono fare ricorso a detta disposizione, però devono provare che i rumori o le altre immissioni provocate dall’animale eccedono la normale tollerabilità.

Comunque, casi in cui viene ordinato l’allontanamento degli animali sono solo quelli in cui sia accertato un effettivo pregiudizio alla collettività per motivi di carattere igienico sanitario o per disturbo della quiete (ad es. se in un’abitazione si detiene un numero eccessivo di animali), ma non trovano alcuna tutela i comportamenti di pura e semplice insofferenza verso gli animali.

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